L’efficacia reale della clausola di prelazione

La Redazione
24 Marzo 2015

La c.d. efficacia reale della clausola di prelazione comporta di per sé l'opponibilità erga omnes della clausola, ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola stessa.

La c.d. efficacia reale della clausola di prelazione ove inserita in statuti di società comporta di per sé l'opponibilità erga omnes della clausola, ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società dell'atto di trasferimento eseguito in violazione della clausola, e non anche (salvo il caso di espressa previsione statutaria) nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di "riscattare" la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata denuntiatio: il diritto di riscatto costituisce un così intenso limite all'autonomia contrattuale ed al principio generale di cui all'art.1379 c.c. che non può ravvisarsi in ipotesi diverse da quelle di prelazione legale in tal senso espressamente regolate dalla legge.

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