Consolidato fiscale: nuovo modello di designazione della controllata

La Redazione
10 Novembre 2015

Novità in arrivo per i soggetti aderenti al regime di Consolidato fiscale. Con l'emanazione del provvedimento datato 6 novembre, l'Agenzia delle Entrate provvede a dare attuazione al decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (d.lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo anche a quelle società estere che sono prive di una stabile organizzazione in Italia.

Novità in arrivo per i soggetti aderenti al regime di Consolidato fiscale. Con l'emanazione del provvedimento datato 6 novembre, l'Agenzia delle Entrate provvede a dare attuazione al decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (d.lgs. n. 147/2015), che ha esteso la possibilità di esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo anche a quelle società estere che sono prive di una stabile organizzazione in Italia (con il limite di essere residenti in stati membri dell'UE, o in quelle nazioni aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo).

Il nuovo art. 117 del T.U.I.R., modificato dal decreto internazionalizzazione, prevede infatti che le società sorelle, tanto residenti in Italia quanto stabili organizzazioni nei limiti sopra indicati, possano consolidare le proprie basi imponibili in ambito reddituale. Le società controllanti non residenti potranno presentare un modello di designazione (con il vincolo di non designare oltre una sola controllata).

Il modello sarà reperibile sul sito delle Entrate, e potrà essere riprodotto con stampa in bianco e nero: dovrà essere inviato in via telematica dai contribuenti abilitati a Fisconline o Entratel: i termini per la presentazione sono individuati dall'inizio alla fine del periodo di imposta per il quale la controllata designata esercita l'opzione per il consolidato di cui all'art. 117 del T.U.I.R. In riferimento al periodo di imposta in corso alla data in vigore del decreto (14 settembre 2015), per la designazione l'opzione è esercitata utilizzando l'apposito modello disponibile qualora la dichiarazione del periodo d'imposta precedente debba essere presentata con scadenze entro il 31 marzo 2016.

Per la consolidante designata nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, non si producono gli effetti di cui all'art. 124 del T.U.I.R; mantenendo così validi gli effetti dei precedenti consolidati.

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