Credito immobilare ai consumatori: provvedimento Bankitalia

Fabio Fiorucci
11 Novembre 2016

La Banca d'Italia (Provvedimento 30 settembre 2016, in G.U. n. 46 del 21 ottobre 2016) ha diffuso le integrazioni e modifiche (nuovo capo VI-bis) al precedente Provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

La Banca d'Italia (Provvedimento 30 settembre 2016, in G.U. n. 46 del 21 ottobre 2016) ha diffuso le integrazioni e modifiche (nuovo capo VI-bis) al precedente Provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

L'intervento si è reso necessario per dare specifica e concreta attuazione al nuovo capo I-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e al decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 29 settembre 2016, n. 380, con i quali è stata recepita la direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori (c.d. mortgage credit directive, in breve MCD).

La nuova disciplina - già in vigore dal 1° novembre 2016 - si applica ai consumatori (ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) relativamente ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

La finalità perseguita da Bankitalia è dotare il consumatore di informazioni e spiegazioni corrette, chiare, comprensibili, non ingannevoli e personalizzate, per consentirgli una scelta consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

Le nuove disposizioni ampliano significativamente il campo di protezione della clientela bancaria, impattando sulla pubblicità e le informazioni precontrattuali (anche personalizzate, c.d. Prospetto informativo europeo standardizzato), sull'assistenza e consulenza dovuta al consumatore, sulle modalità di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. TAEG), sulla valutazione del merito creditizio del consumatore, sulla valutazione dei beni immobili offerti in garanzia del finanziamento, sui finanziamenti denominati in valuta estera, sulle comunicazioni alla clientela, sull'inadempimento del consumatore nonchè, infine, sui requisiti di professionalità del personale delle banche che interagisce con i consumatori.

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