Cessione di quota sociale, mancato pagamento del prezzo e prescrizione

Enrico Civerra
11 Novembre 2015

Un socio cede la propria partecipazione in s.r.l. all'altro componente della società. Sono trascorsi oltre cinque anni ed il prezzo non è stato corrisposto, e non è stata effettuata alcuna attività interruttiva. Prima dello spirare del termine ordinario di prescrizione, il venditore ha richiesto il prezzo e messo in mora l'acquirente. Si applica al caso di specie la prescrizione breve ex art. 2949 c.c. o la prescrizione ordinaria decennale?

Un socio cede la propria partecipazione in s.r.l. all'altro componente della società. Sono trascorsi oltre cinque anni ed il prezzo non è stato corrisposto, e non è stata effettuata alcuna attività interruttiva. Prima dello spirare del termine ordinario di prescrizione, il venditore ha richiesto il prezzo e messo in mora l'acquirente. Si applica al caso di specie la prescrizione breve ex art. 2949 c.c. o la prescrizione ordinaria decennale?

Una corretta risposta al quesito presuppone un'analisi dell'operazione posta in essere consistente in una cessione di quote di una società a responsabilità limitata. Tale atto è una normale compravendita nella quale il particolare oggetto – appunto, una quota sociale - rende applicabile anche la normativa prevista dagli art. 2468 e ss. accanto agli artt. 1470 e ss. c.c.

Per esempio occorrerà verificare se i conferimenti relativi alla quota alienata siano stati o meno completati (rendendosi applicabile, in caso contrario, il disposto dell'art. 2472 c.c.), se la società, a seguito dell'atto di disposizione divenga unipersonale ovvero venga meno tale condizione (con i connessi obblighi di comunicazione al registro delle imprese prescritti dall'art. 2470 c.c.), se, infine, siano stati o meno rispettati gli eventuali vincoli regolati dallo statuto per la disciplina della circolazione delle partecipazioni.

In effetti, trasferire una quota significa far circolare una posizione contrattuale e, quindi, porre l'acquirente all'interno di un soggetto giuridico con la soggezione ad obblighi a volte anche particolarmente intensi, basti pensare, fra altro, all'eventuale responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 7, c.c.

Detto questo – e non senza aver ricordato che l'atto soggiace al regime di pubblicità costituito dal deposito presso il registro delle imprese che ne fa dipendere l'efficacia verso la società (cfr. art. 2470 c.c.) – occorre ribadire che l'operazione si incardina all'interno delle norme in tema di compravendita e – nei rapporti tra le parti – al principio consensualistico di cui all'art. 1376 c.c. L'aver ricondotto la fattispecie al genus del contratto di compravendita comporta l'applicabilità dell'art. 1498 c.c. secondo cui “il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto”.

Ciò significa, venendo a rispondere al quesito in esame, che spetta al contratto il compito di disciplinare minuziosamente questo fondamentale aspetto del sinallagma contrattuale; in assenza di qualsiasi pattuizione specifica, il secondo comma della citata norma pone una previsione residuale in forza della quale il pagamento deve avvenire al momento della consegna della cosa.

È chiaro che la traditio rei nel caso della quota sociale, vale a dire di un bene immateriale, non è esattamente definibile; tuttavia, l'art. 2470 c.c. fa dipendere l'efficacia della transazione verso la società dal deposito dell'atto nel registro delle imprese: tale momento può essere equiparabile, ai nostri fini, alla effettiva consegna – è, in effetti, il momento in cui il cessionario può esercitare i diritti sociali – e, in assenza di diversa regolamentazione pattizia, esso può rappresentare il momento dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo, secondo l'accennata norma di default.

Le parti, in ogni caso, possono prevedere un termine di pagamento posticipato rispetto alla consegna, utilizzando anche il meccanismo della rateizzazione. In questi casi, è particolarmente avvertita nella pratica l'esigenza di convenire garanzie circa l'esatto adempimento dell'obbligazione e di regolare gli effetti del pagamento, obbligando le parti ad addivenire ad atti di quietanza o stabilendo eventuali fatti cui viene riconosciuta un valore di equipollenza.

Qualora alla scadenza il debitore non esegua il pagamento si pone il problema della tutela dei diritti del creditore. Fermo restando il ricorso alla tutela giurisdizionale, si apprezza l'eventuale e consigliabile ricorso a forme di garanzia a carico del compratore. L'inezia del creditore ad esigere il pagamento può portare all'estinzione dello stesso diritto se questa situazione di inattività si protragga per un periodo superiore a dieci anni. Si tratta di una forma di estinzione dei diritti riconducibile sia all'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di fronte ad una situazione che si protrae da lungo termine, sia all'idea di una sorta di presa d'atto presuntiva di una rinuncia tacita all'esercizio di un diritto.

In realtà, la primaria funzione dell'istituto è di consentire di troncare con semplicità e velocità situazioni risalenti nel tempo e tardivamente istaurate, prescindendo da ogni giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere. Poiché la prescrizione opera sulla base della presunzione di un abbandono di un diritto per inerzia protratta nel tempo del suo titolare, l'effetto estintivo dell'obbligazione può essere interrotto da atti che manifestano con chiarezza l'intenzione ad opporsi all'esito perentivo del decorso del termine.

L'art. 2943 c.c. individua alcuni atti con i quali il creditore può esprimere al debitore la propria inequivocabile intenzione ad esercitare il proprio diritto. L'effetto dell'interruzione è quello di annullare il periodo prescrizionale già iniziato; una volta interrotta, la prescrizione riprende a decorrere per un nuovo periodo.

Tra gli eventi interruttivi della prescrizione si pone proprio quello posto in essere dal creditore del prezzo della quota sociale ceduta di cui al nostro quesito: si tratta della costituzione in mora, vale a dire dell'intimazione fatta per iscritto (ma senza altre particolari formalità) al debitore di adempiere.

L'esame finora compiuto ci consente, da ultimo, di affrontare e risolvere la questione proposta nel quesito, vale a dire la durata del termine prescrizionale. Tale risposta dipende dalla possibilità di applicare l'art. 2949 c.c. che prevede talune situazioni al ricorso delle quali il termine ordinario decennale di prescrizione si dimezza. Sono situazioni caratterizzate dal fatto di riguardare rapporti sociali, quelli, cioè che si vengono a creare tra soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società o delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale. Tali non sono, però, quelle connesse ad una compravendita di quote che è atto tra soggetti nei quali l'elemento societario interviene unicamente a qualificare il particolare oggetto della disposizione, mentre nulla ha a che fare con la vita della società.

È, poi, del tutto ininfluente la veste del compratore che, per caso, è l'altro socio della società: per effetto della norma da ultimo richiamata rientrano nell'ambito della prescrizione quinquennale solo le azioni dei soci tra loro oppure le azioni di uno o più soci verso la società; le azioni della società nei confronti dei soci, per esempio per l'inadempimento degli obblighi di conferimento; le azioni relative ai rapporti tra società ed amministratori.

Il caso di specie fuoriesce da tale categoria di atti e, pertanto, ad esso dovrà applicarsi il termine ordinario prescrizionale di dieci anni stabilito dall'art. 2946 c.c.