L’impedito controllo richiede una condotta attiva dell’amministratore

La Redazione
11 Novembre 2016

Risponde del reato di impedito controllo, ex art. 2625, comma 1, c.c., l'amministratore che intralcia le funzioni di controllo attribuite in via generale al socio, ex art. 2476, comma 2, c.c., ponendo in essere condotte attive volte all'alterazione fraudolenta dei libri sociali. Lo afferma la Cassazione Penale, nella sentenza n. 47307 depositata il 10 novembre.

Risponde del reato di impedito controllo, ex art. 2625, comma 1, c.c., l'amministratore che intralcia le funzioni di controllo attribuite in via generale al socio, ex art. 2476, comma 2, c.c., ponendo in essere condotte attive volte all'alterazione fraudolenta dei libri sociali. Lo afferma la Cassazione Penale, nella sentenza n. 47307 depositata il 10 novembre.

Il caso. L'amministratore di una s.r.l. veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di cui all'art. 2625 c.c., per avere impedito e ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo e di verifica della corretta gestione societaria; ricorreva, infine, per cassazione.

Il diritto di controllo dei soci nella s.r.l. La S.C. rigetta il ricorso, confermando la decisione della Corte territoriale, e afferma che la disposizione di cui all'art. 2625, comma 1, c.c. garantisce effettiva tutela al diritto dei soci che non partecipino all'amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e le scritture contabili, ex art. 2476, comma 2, c.c. Il socio estraneo all'amministrazione ha, dunque, diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società.

La condotta attiva dell'amministratore. Il reato di cui all'art. 2625 c.c., tuttavia, non tutela in via generale la partecipazione del socio alla vita societaria, ma è volto a presidiare in modo specifico le funzioni di controllo sulla gestione: non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di partecipare, può configurare la violazione della norma de qua, ma è richiesta una condotta attiva dell'amministratore.

In conclusione, secondo la Cassazione, il delitto di impedito controllo, nel sanzionare la condotta dell'amministratore della società che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisca o comunque ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite al socio, “postula una condotta necessariamente attiva tesa ad intralciare le funzioni di controllo della regolarità della gestione”.

Rientrano in tale ipotesi condotte quali l'omessa compilazione o l'alterazione dei libri contenenti i verbali assembleari, così come l'omessa pubblicazione dei bilanci d'esercizio.

Impedito controllo anche in presenza di collegio sindacale. Il delitto di impedito controllo, conclude la S.C., può essere integrato anche nel caso in cui la società sia dotata di collegio sindacale, atteso che l'art. 2476 c.c. non prevede alcuna limitazione al diritto di ispezione dei soci oltre a quella che si tratti di “soci che non partecipano all'amministrazione”.

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