Start Up, nuove possibilità per la sottoscrizione
12 Gennaio 2017
Aumenta il ventaglio di possibilità per la stipula dell'atto costitutivo delle start up. Oltre alla tradizionale costituzione per atto pubblico, dunque recandosi da un notaio, e alla più innovativa sottoscrizione con firma digitale, introdotta lo scorso luglio, sarà ora possibile redigere l'atto con la firma elettronica avanzata autenticata.
La novità è contenuta nella nuova Legge di Bilancio (art. 1, comma 65, L. 232/2016) ed è operativa a decorrere dal 2017. Grazie, infatti, a un piccolo ritocco all'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, ai sensi del quale “l'atto costitutivo e le successive modificazioni di Start Up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale, ndr)”, ora sarà possibile redigere gli atti anche ai sensi dell'art. 25 del menzionato Codice che dà per riconosciuta la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. |