L'anatocismo bancario dopo la Delibera CICR 3/8/2016: note a prima lettura

Fabio Fiorucci
12 Settembre 2016

La Delibera CICR 3/8/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016, detta le disposizioni applicative del comma 2 dell'art. 120 T.U.B., in vigore dal 15/4/2016, così come riformulato con il D.L. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016 (art. 17-bis). La predetta Delibera, che sostituisce la precedente Delibera CICR 9/2/2000, è previsto si applichi, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.
L'anatocismo bancario: quadro di sintesi dell'evoluzione normativa

Secondo la versione dell'art. 120, comma 2, TUB, vigente fino al 31/12/2013, la "produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" era ammessa nei casi e secondo le modalità disciplinate dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e purché fosse prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito, sia da quelle a credito.

Con la legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), è stato riformulato l'art. 120, comma 2, T.U.B., periodo di vigenza 1/1/2014-14/4/2016, attribuendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri "per la produzione di interessi" nelle operazioni bancarie. Nell'agosto 2015 la proposta della Banca d'Italia al CICR per l'attuazione dell'art. 120, comma 2, TUB veniva sottoposta a consultazione: tale proposta (mai perfezionata) confermava la regola del divieto di produzione di interessi anatocistici e introduceva, tra l'altro, la contabilizzazione separata degli interessi rispetto al capitale.

Nei primi mesi del 2016 il legislatore è nuovamente intervenuto (abbastanza inaspettatamente) sul tema: il testo dell'art. 120, comma 2, TUB (in vigore dal 15/4/2016) è stato riformulato con il DL n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016 (art. 17-bis). Resta invariata la parte della norma che assegna al CICR il compito di fissare “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”; vengono riformulate, invece, le previsioni che regolano la produzione di interessi nelle operazioni bancarie.

In data 3/8/2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha approvato una delibera che detta le disposizioni applicative dell'attuale secondo comma dell'art. 120 TUB, in sostituzione della precedente Delibera CICR 9/2/2000. È previsto che la Delibera CICR 3/8/2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016) si applichi, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

La nuova Delibera CICR 3/8/2016 dà attuazione solo all'ultima versione del secondo comma dell'art. 120 TUB (vigente dal 15/4/2016), tralasciando, come peraltro prevedibile, le disposizioni di dettaglio della pregressa formulazione del secondo comma dell'art. 120 TUB (periodo 1/1/2014 - 14/4/2016), che verosimilmente non saranno mai emanate, con intuibili deleterie conseguenze in termini di incremento del contenzioso bancario.

L'anatocismo bancario nel quadro normativo vigente

La L. 8 aprile 2016 n. 49 (in G.U. 14/4/2016, n. 87), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, ha dunque nuovamente novellato il secondo comma dell'art. 120 TUB.

Il nuovo art. 120 TUB, comma 2, in vigore dal 15/4/2016, è il seguente: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".

Gli aspetti salienti del nuovo regime dell'anatocismo bancario sono sintetizzabili come segue:

- la norma disciplina indistintamente modalità e criteri di produzione di tutti gli interessi in relazione a tutte le operazioni di esercizio del credito;

- il conteggio (al 31 dicembre o al termine del rapporto) degli interessi debitori e creditori è annuale (sono dunque vietate capitalizzazioni infrannuali degli interessi);

- per quanto in particolare riguarda gli interessi debitori, è stabilita la regola generale che "gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora";

- relativamente alle aperture di credito in conto corrente (ed in conto di pagamento) ed agli sconfinamenti extra fido o in assenza di fido, è prevista la esigibilità degli interessi (conteggiati al 31 dicembre) il 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto). Previa autorizzazione, anche preventiva (che dovrà essere scritta e che verosimilmente la prassi bancaria prevederà unica per tutta la durata del rapporto), gli interessi debitori maturati (al 31 dicembre) e divenuti esigibili e pagabili (il 1° marzo dell'anno successivo) possono essere ‘pagati', assimilandosi al capitale, mediante addebito sul conto (che se incapiente implica la produzione di interessi sulle somme addebitate in conto). Da rimarcare, per gli effetti concreti che ciò comporta, che è previsto che "la somma addebitata è considerata sorte capitale", escludendosi 'formalmente' qualunque effetto anatocistico delle somme immesse sul conto se incapiente (l'importo originariamente dovuto a titolo di interessi perde dunque ex lege la sua natura di frutto civile del capitale). È altresì stabilito che l'autorizzazione all'addebito in conto sia revocabile dal cliente (prima dell'addebito sul conto): l'esercizio del diritto di revoca naturalmente non legittima la risoluzione o il recesso dal rapporto da parte della banca.

Nel nuovo quadro normativo, il regime relativo agli interessi conteggiati al 31 dicembre e da pagare il successivo 1° marzo, prospetta dunque tre possibilità: a) autorizzazione, anche preventiva, all'addebito in conto degli interessi esigibili; b) pagamento il 1° marzo degli interessi esigibili (stante la inesigibilità degli interessi fino al 1° marzo e il generale divieto di anatocismo, la somma dovuta a titolo di interessi è ragionevole ritenere sia infruttifera di interessi fino a tale data); c) mancata autorizzazione all'addebito in conto e mancato pagamento il 1° marzo degli interessi esigibili: nella fattispecie, pare da escludere l'applicazione di interessi legali sulla somma dovuta a titolo di interessi per l'espresso divieto recato dalla disposizione in esame (art. 120, comma 2, lett. b), TUB): "gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori" (l'art. 1282 c.c. dispone, infatti, l'insorgenza dell'interesse legale sui crediti liquidi ed esigibili salvo che la legge disponga diversamente, come nella fattispecie); viceversa, sulla somma dovuta è verosimile ritenere possano applicarsi gli interessi moratori (peraltro capitalizzabili annualmente), esentati dal divieto di anatocismo "..., salvo quelli di mora" (art. 120, comma 2, lett. b), TUB).

La circostanza che la norma autorizzi la produzione di interessi di mora, è di immediato impatto sull'anatocismo nei mutui, che riguarda proprio gli interessi moratori, ossia gli interessi previsti in caso di ritardo nel pagamento di ciascuna rata. Poiché ogni rata del mutuo è composta da una quota capitale e da una quota interessi, è inevitabile che gli interessi di mora calcolati sulla quota interessi (corrispettivi) generino anatocismo.

L'attuale formulazione dell'art. 120, comma 2, TUB, di fatto reintroduce la possibilità per la banca di richiedere il pagamento degli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario. Per approfondimenti in argomento, oltre che al paragrafo seguente, sia consentito rinviare a: Fiorucci, L'anatocismo nei mutui bancari, nota a Cass. Civ. n. 11638/2016, in questo portale.

La Delibera CICR 3/8/2016 n. 343

In data 03/08/2016 il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha approvato una delibera che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell'art. 120 TUB, in sostituzione della precedente Delibera CICR 9/2/2000.

Nel dare attuazione al novellato art. 120, comma 2, TUB, la delibera stabilisce, tra l'altro, che:

- l'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'art. 1194 c.c.;

- agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile;

- in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti: gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale; al cliente deve essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-quater, comma 1, lettera b), TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili; il contratto può stabilire (previo espresso consenso del cliente) che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi (la banca può dunque compensare il debito da interessi, divenuto esigibile, con altra somma disponibile da accreditare sul c/c del cliente);

- i contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, TUB e alla Delibera, ai sensi degli artt. 118 e 126-sexies TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB;

- la Delibera si applica, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1 ° ottobre 2016.

Riguardo ai mutui bancari, è di specifico interesse la previsione disciplinata dell'art. 3, comma 2, della Delibera CICR 3/8/2016:"Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile". Il generico riferimento alla applicabilità delle previsioni del codice civile in tema di interessi di mora riguarda tanto gli artt. 1218 e 1224 c.c., in base ai quali è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento, quanto l'art. 1283 c.c.

Difficilmente il CICR avrebbe potuto legittimamente dire di più sugli interessi moratori, atteso l'ambito della delega conferitogli dall'art. 120, comma 2, TUB: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" e non (più) produzione degli interessi sugli interessi maturati.

La perdurante previsione di una sanzione dell'inadempimento appare ragionevole: negare o ostacolare la mora (tutela risarcitoria) sugli interessi non pagati significherebbe svilire ingiustificatamente la funzione sanzionatoria e dissuasiva degli interessi moratori. Peraltro, si porrebbe la banca creditrice in una situazione deteriore rispetto ad altri creditori non bancari.

Non appare, altresì, revocabile in dubbio che il legislatore, nel disciplinare l'anatocismo bancario, abbia inteso 'salvaguardare' gli interessi moratori: "gli interessi debitori maturati, ... non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora" (art. 120, comma 2, TUB).

In riferimento ai mutui bancari, il nodo operativo da sciogliere è se anche gli interessi di mora soggiacciono al regime (rectius divieto) di cui all'art. 1283 c.c., richiamato, seppur implicitamente, dalla Delibera CICR 3/8/2016. In argomento, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha ribadito che venuta meno la deroga contemplata nella Delibera CICR del 9/2/2000 e quindi abrogata la riserva di anatocismo bancario, nella rata scaduta la quota interessi, che conserva la sua natura, é soggetta al divieto di anatocismo: "può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi" (Cass. Civ. 22/5/2014, n. 11400).

Quindi, se ricondotto nell'alveo di operatività dell'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei mutui bancari è disciplinato nel rigoroso perimetro stabilito dalle previsioni codicistiche: interessi dovuti per almeno sei mesi, rispetto ai quali sia stata proposta una espressa domanda giudiziale oppure sia stata stipulata con il debitore una convenzione in tal senso posteriore alla scadenza degli interessi.

Una ulteriore lettura della normativa primaria appare, in ipotesi, percorribile: il legislatore, nel disciplinare l'anatocismo bancario, ha inteso esonerare tout court gli interessi di mora dal divieto di anatocismo ("... salvo quelli di mora"), previsto in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti (senza nulla dire sui finanziamenti con piano di rimborso rateale): insomma, il legislatore con il secondo comma dell'art. 120 TUB ha stabilito, in materia di anatocismo bancario, una disciplina 'speciale' alternativa rispetto a quella ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c.

In tale ottica, il riferimento alle previsioni codicistiche (riguardo agli interessi moratori) operato dalla Delibera CICR avrebbe il significato di sganciare (e differenziare) gli interessi di mora (fase patologica del rapporto) dalle previsioni 'speciali' dettate per gli interessi corrispettivi (fase fisiologica del rapporto), escludendo gli interessi moratori dal divieto di anatocismo stabilito dal secondo comma dell'art. 120 TUB e dalla Delibera CICR 3/8/2016.

All'elaborazione giurisprudenziale, che verosimilmente sarà alimentata proprio dalle riferite incertezze interpretative, spetterà l'arduo compito di definire l'ambito di operatività della disposizione, soprattutto riguardo ai suoi rapporti con l'art. 1283 c.c.

In conclusione

La disciplina dell'anatocismo bancario che scaturisce dall'art. 120 e dalla Delibera CICR 3.8.2016 non pare in grado di porre risolutivamente fine al contenzioso bancario in materia di anatocismo (eliminato di diritto ma non di fatto). All'elaborazione giurisprudenziale, che verosimilmente sarà alimentata proprio dalle riferite incertezze interpretative, spetterà il difficile compito di definire l'ambito di operatività delle disposizioni in commento. Peraltro, la nuova Delibera CICR 3/8/2016 da attuazione solo all'ultima versione del secondo comma dell'art. 120 TUB (vigente dal 15/4/2016), tralasciando le disposizioni di dettaglio della pregressa formulazione del secondo comma dell'art. 120 TUB (periodo 1/1/2014 - 14/4/2016), che verosimilmente non saranno mai emanate, con deleterie conseguenze in termini di incremento del contenzioso bancario.

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