CdA: ammissibile la delega disgiunta al singolo consigliere delegato
12 Dicembre 2016
La norma statutaria di una s.r.l. che prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle riservate per legge all'organo collegiale, ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiuntivo dei poteri, non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2475, comma 3, c.c. Il caso. Una s.r.l. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Ctr che aveva rigettato l'appello della società stessa e confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso un avviso di accertamento, in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato a rappresentare la società. Secondo la Ctr, infatti, lo statuto attribuiva anche ai consiglieri delegati i poteri di rappresentanza, attribuendo ad alcuni consiglieri delegati il potere di compiere gli atti rientranti nelle rispettive deleghe con firma libera e disgiunta. Tale attribuzione veniva ritenuta illegittima dal Giudice Tributario, in quanto in violazione del principio di collegialità stabilito dall'art. 2475, comma 3, c.c. L'amministrazione nella s.r.l.: c.d.a. e deleghe. Norme di riferimento nella vicenda de qua sono l'art. 2475, comma 3, c.c., secondo cui l'amministrazione della società (a r.l.) può essere affidata a più persone, che costituiscono il consiglio di amministrazione e che possono operare congiuntamente o disgiuntamente, e l'art. 2381, dettato per le s.p.a. e applicato analogicamente per le s.r.l., che, nella versione previgente, prevedeva la facoltà del c.d.a. di “delegare le proprie attribuzioni ai singoli amministratori […] determinandone i poteri”. È, dunque, legittima una delibera del c.d.a. che attribuisca ai singoli consiglieri delegati, disgiuntamente, i poteri di gestione? Secondo la S.C. una simile delega generale, “fatte ovviamente salve le competenze inderogabili ex lege” non trova ostacolo nella legge, né nel principio di collegialità dell'organo amministrativo. È rimessa allo stesso c.d.a. la valutazione dell'importanza delle questioni attinenti la gestione d'impresa per le quali sia necessaria una trattazione collegiale Il principio di diritto. La Cassazione enuncia, dunque, il seguente principio: “La norma statutaria della società a responsabilità limitata, costituita in data anteriore all'1.1.2004, che prevede la facoltà del Consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni -ad eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all'organo consiliare- ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiuntivo dei poteri, non si pone in contrasto con norme imperative e precipuamente con l'art. 2475, comma 3, c.c. (nel testo riformato dal Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6), non imponendo la predetta norma - al di fuori dei casi espressamente previsti dall'ultimo comma- l'applicazione inderogabile del principio di collegialità, attesa la natura supplettiva che rivestono le disposizioni in questione rispetto ad eventuali diverse disposizioni dettate in materia dall'atto costitutivo (commi 1, 3 e 4), non comportando, peraltro, la disposizione statutaria in questione un impedimento alla concorrente legittimazione del Consiglio di amministrazione all'esercizio dei poteri di gestione dell'impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e revoca -analoghi a quelli esemplificativamente indicati nell'art. 2381 c.c.- allo stesso comunque spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate”. |