Concordato con riserva: i poteri del debitore

28 Dicembre 2016

In ipotesi di concordato cd. con “riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall., quali sono le operazioni che, nelle more della presentazione del piano e della proposta da parte del debitore, quest'ultimo è legittimato a porre in essere?

In ipotesi di concordato cd. con “riserva” ex art. 161, comma 6, l. fall., quali sono le operazioni che, nelle more della presentazione del piano e della proposta da parte del debitore, quest'ultimo è legittimato a porre in essere?

Il concordato con “riserva” – Come noto, a mente dell'art. 161, comma 6, l. fall., l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione al riguardo imposta dalla legge entro un termine fissato dal Giudice; tale termine risulta compreso fra sessanta e centoventi giorni ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Il successivo comma 7 stabilisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di ammissione di cui all'art. 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

I poteri del debitore nella fase pre concordataria – Dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva, il debitore deve limitarsi al compimento di atti di ordinaria amministrazione, intendendosi per tali quelli atti al miglioramento o alla conservazione del patrimonio, giacché strettamente inerenti alle finalità dell'impresa.

Ci si riferisce, in particolare, all'attività di incasso dei crediti, alla nomina di difensori per l'esperimento di azioni giudiziali relative all'ordinaria attività d'impresa piuttosto che per la costituzione in giudizio avverso atti di citazioni ricevuti da terzi, allo scioglimento consensuale dei rapporti di conto corrente non più utilizzati, ecc.

Diversamente, qualora il debitore intenda sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso, è necessario richiedere specifica autorizzazione al Tribunale ex art. 169-bis l. fall.

Quanto ai pagamenti, rientrano nel novero degli atti di ordinaria amministrazione quelli relativi a creditori dell'impresa (fornitori, dipendenti, ecc.) aventi titolo o causa successiva rispetto alla presentazione della domanda, ovvero ai professionisti dediti al compimento di attività strumentali all'accesso della procedura (attestatore, Legale deputato alla stesura del ricorso, advisor cui è commissionata la redazione del piano, ecc.).

Al contrario, al debitore è tassativamente vietato il pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione del ricorso, in quanto lesivi della par condicio creditorum, tenuto conto che l'art. 168 l. fall. inibisce ai creditori, dalla data della domanda, l'esperimento di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Tuttavia, l'art. 182-quinquies, comma 6, l. fall., prevede che, in ipotesi di domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche con riserva, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Anche gli atti di straordinaria amministrazione risultano in tutto inibiti al debitore, se non previa autorizzazione del Tribunale, sentito il parere del Commissario Giudiziale, ove risulti in proposito documentalmente comprovata la sussistenza dei requisiti di urgenza ed utilità.

Ci si riferisce, giusto il possibile richiamo all'elencazione esemplificativa (e non tassativa) di cui all'art. 167 l. fall., all'accensione di mutui, all'alienazione di immobili, alla stipula di transazioni, ecc.

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