Assemblea in luogo diverso da quello previsto dalla legge o dallo statuto

Federico Cornaggia
01 Luglio 2015

La Massima (28 ottobre 2014) si esprime circa la liceità di assemblea totalitaria (sia di s.p.a. che di s.r.l.) tenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla legge o dallo statuto.

Massima 141 del Consiglio Notarile di Milano

La Massima (28 ottobre 2014) si esprime circa la liceità di assemblea totalitaria (sia di s.p.a. che di s.r.l.) tenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla legge o dallo statuto (artt. 2363, comma 1 e 2479-bis, comma 3, c.c.).

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, pertanto, ritiene che, in presenza delle condizioni stabilite dal legislatore per la configurabilità di assemblea totalitaria (art. 2366, comma 4, c.c. per la s.p.a. e art. 2479-bis, comma 5, c.c. per la s.r.l.), la stessa possa legittimamente svolgersi in luogo diverso da quello stabilito dalla legge o dallo statuto.

Tale orientamento viene giustificato:

• sulla base del tenore letterale delle norme che regolano la fattispecie (le quali norme indicano i requisiti di validità di un assemblea anche "In mancanza delle formalità previste dalla convocazione " nella s.p.a. e "In ogni caso" nella s.r.l.);

• alla luce del fatto che, come confermato in giurisprudenza, la previsione, legale o statutaria, del luogo di convocazione dell'assemblea miri a tutelare l'interesse dei soci a essere informati circa la riunione assembleare (e a intervenirvi), interesse per definizione assicurato in caso di assemblea cui partecipi l'intero capitale sociale.

La motivazione della Massima, inoltre, evidenzia che, qualora lo statuto (al fine di garantire la partecipazione degli organi sociali) indichi restrizioni geografiche allo svolgimento dell'assemblea totalitaria, tale limite può considerarsi superato (e dunque la delibera conforme allo statuto) dalla mancata opposizione alla discussione da parte di coloro che sarebbero legittimati all'impugnazione della delibera.

Si ricordi, infine, che il Consiglio Noatrile di Milano ritiene ammissibile la clausola statutaria che ponga presupposti ulteriori di validità di assemblea totalitaria (Massima n. 12 – 18 marzo 2004) rispetto a quelli minimali indicati dal legislatore; in senso difforme il Comitato Triveneto dei Notai: Massime H.B.2 (settembre 2004) e H.B.15 (settembre 2005), ove la disciplina dell'assemblea totalitaria è definita "indergobaile".

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.