Categorie di azioni e nomina di amministratori e sindaci

Federico Cornaggia
17 Giugno 2015

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (19 maggio 2015) è intervenuta in tema di categorie di azioni e diritto di nomina di organi sociali.

Massima 142 del Consiglio Notarile di Milano

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (19 maggio 2015) è intervenuta in tema di categorie di azioni e diritto di nomina di organi sociali.

La Massima in evidenza, rilevando (i) l'ampia autonomia statutaria concessa dal legislatore in tema di creazione di categorie di azioni dotate di "diritti diversi" (art. 2348, comma 2, c.c.), (ii) la possibilità che la nomina di cariche sociali sia riservata a soggetti diversi dai soci (es. i possessori di strumenti finanziari ex artt. 2346, comma 6 e 2351, comma 5, c.c.) e (iii) l'abrogazione del divieto di voto plurimo (art. 2351, comma 4, c.c.), enuncia la derogabilità statutaria del principio che prevede che gli organi sociali siano nominati collegialmente da tutte le azioni riunite in assemblea ordinaria.

Si afferma la non necessaria proporzionalità tra il numero di componenti le cariche sociali nominabili da ciascuna categoria e il numero delle azioni della categoria medesima o quantità di voti ad esse spettanti (legittimando anche la nomina della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo), fermo restando il limite di cui all'art. 2351, comma 2 ult. frase, c.c. per le azioni non dotate a voto "non pieno".

Si reputa pertanto legittima l'attribuzione a una o più categorie di azioni del diritto di nominare uno o più componenti (ivi compresa la totalità) del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza; le modalità di esercizio di tale diritto verranno dunque disciplinate dallo Statuto, ben potendosi prevedere fattispecie a formazione progressiva che si discostano dal modello legale anche con riferimento alla sede di espressione del voto (assemblea ordinaria).

Inoltre, stante l'inderogabilità dell'art. 2369, comma 4, c.c., si riconosce all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, cui sia intervenuta anche una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nomina (e revoca) di tutti i membri degli organi sociali.

In senso parzialmente difforme, tuttavia, si veda l'orientamento dell'Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 15 - Categorie di azioni e nomina degli amministratori (15/2010) e, dopo l'eliminazione del divieto di azioni a voto plurimo, l' Orientamento, ancora inedito Categorie di azioni a voto plurimo e nomina delle cariche sociali – 47/2014 i quali ammettono la creazione di categorie di azioni con diritto di nomina di membri di organi sociali, limitando però la nomina della maggioranza degli stessi al fatto che la categoria sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni.

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