Il minimo legale del capitale sociale delle s.r.l.

Federico Cornaggia
12 Giugno 2015

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano in data 19 maggio 2015 ha pubblicato una Massima in tema di capitale minimo di s.r.l., risolvendo i difetti di coordinamento tra il comma 4 dell'art. 2463, c.c. (così come introdotto dall'art. 9 comma 15 ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99) e gli artt. 2482 e 2482-ter, c.c.

Massima 143 del Consiglio Notarile di Milano

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano in data 19 maggio 2015 ha pubblicato una Massima in tema di capitale minimo di s.r.l., risolvendo i difetti di coordinamento tra il comma 4 dell'art. 2463, c.c. (così come introdotto dall'art. 9 comma 15 ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99) e gli artt. 2482 e 2482-ter, c.c.

La suddetta novella, pur non innovando l'art. 2463, n. 4, comma 1, c.c. (che tuttora prevede che il capitale sociale di s.r.l. non possa essere inferiore a euro diecimila), ha introdotto, alla stessa norma, il comma 4: "l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione" il quale risulta applicabile a tutte le s.r.l.

Nondimeno gli artt. 2482 (riduzione reale del capitale sociale) e 2482-ter, c.c. (riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale) continuano a fare riferimento, mediante il richiamo al n. 4 dell'art. 2463, c.c., al minimo legale di euro diecimila. Alla luce di ciò tra gli interpreti sono sorti dubbi relativamente al capitale minimo di s.r.l. all'esito di operazioni sul capitale.

La Massima in epigrafe (in parte facendo proprie le riflessioni portate dalla precedente Massima n. 131 in tema di riduzione per perdite nelle s.r.l. a capitale ridotto, figura "abrogata" dalla novella suddetta), rilevando che (i) le norme appaiono in contraddizione per mero difetto di coordinamento, (ii) il limite di un euro non costituisce solo misura agevolativa in sede di costituzione ma nuovo limite minimo del capitale, (iii) il nuovo limite minimo è riferito a qualunque s.r.l. e (iv) il legislatore attuale non intende dare rilevanza alla dotazione patrimoniale della società quanto al sistema di regole a tutela del capitale, ha pertanto stabilito che per tutte le s.r.l. (a prescindere cioè dal fatto che il capitale sociale sia fissato in misura superiore o inferiore a euro diecimila):

• sia lecita una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro diecimila (anche qualora le perdite siano inferiori al terzo del capitale);

• sia lecito un aumento di capitale (gratuito o a pagamento, anche nel caso di ricapitalizzazione ex art. 2482-ter, c.c .) a una cifra inferiore a euro diecimila;

non sia possibile, comunque, operare una riduzione "effettiva" del capitale (art. 2482 c.c.), nemmeno mediante "riservizzazione", qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila (alla luce del disposto del comma 5 dell'art. 2463, c.c., anche esso introdotto con la novella di cui sopra).

Si rileva come la presente Massima sia parzialmente conforme allo Studio di Impresa n. 892-2013/I (Boggiali-Ruotolo) approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 12 dicembre 2013, il quale tuttavia ritiene che:

• non sia sussistente il limite della somma tra capitale legale e riserva legale di cui sopra nel caso di riduzione reale del capitale sociale;

• in caso di aumento a pagamento, qualora all'esito dello stesso il capitale sociale sia inferiore a euro diecimila, i conferimento debbano eseguirsi in denaro e versati per intero.