Astensioni e derogabilità dei quorum assembleari nelle s.r.l.
08 Maggio 2015
Massima 134 del Consiglio Notarile di Milano
La Massima in analisi (17 settembre 2013) in parte recepisce i risultati a cui è pervenuta la Massima n. 133 (in tema di s.p.a.). L'art. 2479-bis, comma 3, c.c. lascia ampia autonomia agli statuti di s.r.l. di determinare i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, permettendo così alle parti di discostarsi (in aumento o in diminuzione) dalla regola legale (maggioranza assoluta). Nondimeno il legislatore non ha riproposto, in tema di s.r.l., il disposto dell'art. 2368, comma 3, c.c. il quale prevede che, nelle s.p.a., le azioni per le quali il voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del titolare di astenersi per conflitto di interesse (c.d. astensione legale) non siano computate ai fini del quorum deliberativo. La dottrina maggioritaria post Riforma, comunque, ritiene che tale principio (reputato di carattere generale) possa comunque applicarsi al diverso tipo sociale (la s.r.l.). Se ne deduce, dunque, che, in presenza della diversa fattispecie di astensione c.d. volontaria (per cause cioè diverse dal conflitto di interesse), le quote degli astenuti vadano computate ai fini del quorum deliberativo. Il Consiglio Notarile di Milano, tuttavia, ritiene (sulla base dell'assenza di vincoli all'autonomia delle parti circa la libera determinazione dei quorum deliberativi in s.r.l.) che sia legittima una clausola statutaria che comporti l'esclusione dal computo del quorum deliberativodegli astenuti c.d. volontari. Restano fermi, invece, i vincoli di quorum deliberativi minimi parametrati ad aliquote di capitale sociale previsti espressamente dal legislatore (si pensi all'introduzione o soppressione di clausola compromissoria ex art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). |