Astensioni e derogabilità del quorum consiliare

Federico Cornaggia
13 Maggio 2015

Nella s.p.a. il legislatore ha stabilito che il consiglio di amministrazione deliberi “a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto” (art. 2388, comma 2, c.c.), mentre in tema di s.r.l. nulla è previsto.

Massima 135 del Consiglio Notarile di Milano

Nella s.p.a. il legislatore ha stabilito che il consiglio di amministrazione deliberi “a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto” (art. 2388, comma 2, c.c.).

In tema di s.r.l. nulla è previsto: la dottrina maggioritaria ritiene dunque di poter operare un ricorso all'applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. (anche alla luce dell'ampia autonomia statutaria che caratterizza il tipo sociale).

Il tenore letterale della suddetta norma (art. 2388, comma 2, c.c.), facendo riferimento ai presenti (e non ai votanti), ha indotto la dottrina a ritenere che pertanto, nel computo ai fini del quorum deliberativo, debba tenersi conto degli astenuti c.d. volontari (cioè degli amministratori che si astengono per cause diverse dal conflitto di interesse).

Nondimeno è opinione altrettanto comune che, in analogia con quanto stabilito in tema di assemblea di s.p.a. (art. 2368, comma 3, c.c.), non si debbano computare nel quorum deliberativo gli amministratori che si astengono perché in conflitto di interesse (c.d. astensione legale).

La presente Massima del Consiglio Notarile di Milano (17 settembre 2013), tuttavia, concordemente con quanto espresso nelle Massime n. 133 e n. 134 relativamente alla assemblea di s.p.a. e s.r.l., reputa legittima una clausola statutaria che preveda che nel quorum deliberativo del consiglio di amministrazione di s.p.a. e s.r.l. non si tenga conto anche degli amministratori astenuti per cause diverse dal conflitto di interesse (astenuti volontari).

Tale interpretazione viene giustificata alla luce della possibilità, fornita dal legislatore, di ridurre la maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere consiliari (art. 2388, comma 2, c.c.).

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