Obbligazioni con diritto di acquisire o sottoscrivere azioni

Federico Cornaggia
18 Maggio 2015

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (28 ottobre 2014) fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 2412, comma 5, c.c. (come modificato dall'art. 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Massima 139 del Consiglio Notarile di Milano

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (28 ottobre 2014) fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 2412, comma 5, c.c. (come modificato dall'art. 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134).

A seguito della suddetta novella, infatti, il limite quantitativo all'emissione di obbligazioni (art. 2412, comma 1, c.c.) non sussiste (questa la novità) nel caso di emissione di "obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni".

Stante il tenore letterale della norma (che non cita espressamente la conversione in capitale delle obbligazioni, fattispecie ritenuta diversa dall'acquisto o sottoscrizione di azioni), tra gli interpreti sono sorti, in sede di prima applicazione, i seguenti dubbi:

  • se sussista o meno il limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili nel caso di emissione di obbligazioni convertibili;
  • se la norma possa applicarsi anche a fattispecie in cui l'acquisto o la sottoscrizione di azioni non costituisca un diritto dell'obbligazionista ma un diritto della società emittente ovvero un meccanismo generato dal verificarsi di circostanze determinate.

La Massima in evidenza, rilevando che la ratio della norma sia costituita dall'esenzione dal limite all'emissione tutte le volte che l'operazione non costituisca un semplice prestito alla società ma sia volta a realizzare un potenziale investimento in equity, ritiene che pertanto l'agevolazione contemplata dall'art. 2412, comma 5, c.c. vada applicata:

  • alle obbligazioni convertibili in azioni (i) della società emittente, siano esse di nuova emissione (e pertanto si renderà necessario un aumento di capitale a servizio della conversione) ovvero già in circolazione (c.d. procedimento improprio: in tal caso l'aumento di capitale a servizio non sarà necessario) o (ii) di una società terza rispetto all'emittente (c.d. procedimento indiretto);
  • alle obbligazioni cum warrant cheattribuiscono all‘obbligazionista (i) il diritto di opzione convenzionale di sottoscrivere azioni di nuova emissione (anche di una società terza ) ovvero (ii) il diritto di acquistare azioni già in circolazione, sempre comunque mediante un nuovo apporto;
  • alle obbligazioni “convertende” (reverse convertible) le quali attribuiscono il diritto di conversione (o acquisto) in capo alla società emittente ovvero lo prevedono quale conseguenza di eventi predeterminati (es. andamento economico della società, scadenza del prestito, etc.).

In senso conforme a tale interpretazione anche lo Studio di Impresa n. 143-2014/I, Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell'art. 2415 c.c.), N. Atlante - A. Ruotolo, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l'8-9 maggio 2014.

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