Obbligazioni con diritto di acquisire o sottoscrivere azioni
18 Maggio 2015
Massima 139 del Consiglio Notarile di Milano
La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (28 ottobre 2014) fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 2412, comma 5, c.c. (come modificato dall'art. 32 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134). A seguito della suddetta novella, infatti, il limite quantitativo all'emissione di obbligazioni (art. 2412, comma 1, c.c.) non sussiste (questa la novità) nel caso di emissione di "obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni". Stante il tenore letterale della norma (che non cita espressamente la conversione in capitale delle obbligazioni, fattispecie ritenuta diversa dall'acquisto o sottoscrizione di azioni), tra gli interpreti sono sorti, in sede di prima applicazione, i seguenti dubbi:
La Massima in evidenza, rilevando che la ratio della norma sia costituita dall'esenzione dal limite all'emissione tutte le volte che l'operazione non costituisca un semplice prestito alla società ma sia volta a realizzare un potenziale investimento in equity, ritiene che pertanto l'agevolazione contemplata dall'art. 2412, comma 5, c.c. vada applicata:
In senso conforme a tale interpretazione anche lo Studio di Impresa n. 143-2014/I, Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell'art. 2415 c.c.), N. Atlante - A. Ruotolo, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato l'8-9 maggio 2014. |