Azioni a voto plurimo, maggiorato, scalare e scaglionato

13 Ottobre 2015

La Circolare Assonime, n. 10 del 7 aprile 2015, descrive alcune delle novità introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto competitività”, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116).

La Circolare Assonime, n. 10 del 7 aprile 2015, descrive le novità, introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto competitività”, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116), concernenti:

1. La facoltà per le società non quotate di prevedere, in via statutaria, l'attribuzione di voto plurimo alle azioni:

  • nella misura massima di tre voti per ciascuna azione;
  • anche limitato a particolari argomenti;
  • o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

(Art. 2351, comma 4, c.c., come modificato dal suddetto decreto)

Tale caratteristica potrà estendersi all'intero capitale sociale o costituire elemento fondante una categoria speciale di azioni. La clausola statutaria che introduce azioni a voto plurimo potrà, inoltre, essere inserita anche in un momento successivo alla costituzione della società, con modifica statutaria che richiederà quorum deliberativi differenziati a seconda si tratti di società iscritte nel registro delle imprese, prima o dopo il 31 agosto 2014. Infine, l'emissione di azioni a voto plurimo potrà avvenire con conversione di azioni ordinarie o aumento di capitale con emissione di azioni aventi tali caratteristiche.

2. La facoltà per le società quotate di prevedere, in via statutaria, l'attribuzione di voto maggiorato alle azioni:

  • in seguito ad accertamento dei relativi presupposti e con le modalità stabilite dalla società;
  • nella misura massima di due voti per ciascuna azione;
  • in relazione ad ogni azione appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla società;
  • anche computabile nei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale;
  • con possibilità, per colui a cui spetta il diritto di voto, di rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

(Art. 127-quinquies T.U.F., come introdotto dal suddetto decreto)

Sempre in base all'art. 127-quinquies, comma 5, T.U.F., la maggiorazione del voto non potrà mai fondare una categoria speciale di azioni né la delibera di modifica dello statuto, introduttiva della medesima, attribuire il diritto di recesso ex art. 2437 c. c.

Causano la perdita della maggiorazione del voto, ex art. 127-quinquies, comma 3, T.U.F.:

  • la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito;
  • la cessione di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia di cui all'art. 120, comma 2, T.U.F.

Previsioni specifiche sono poi dettate in relazione alla “sorte“ delle azioni a voto maggiorato, in caso di aumento gratuito del capitale sociale, successione per causa di morte del titolare delle azioni, fusione e scissione (art. 127-quinquies, comma 3, T.U.F., nn. 1 e 2). Infine, è consentito che la modifica statutaria, introduttiva del voto maggiorato, venga adottata anche da società in corso di quotazione in mercati regolamentati, purché quest'ultimo sia inerente ad azioni di società non risultante da fusione che coinvolga una società con azioni quotate (art. 127-quinquies, comma 7). La clausola che introduce il voto maggiorato nel corso di un procedimento di quotazione può prevedere che, ai fini del calcolo del tempo continuativo di possesso, sia computato anche il periodo anteriore alla data di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla società.

3. L'emissione di azioni a voto plurimo da parte di società quotate, la quale, in deroga al divieto generale di emettere azioni di questo tipo, è consentita:

  • da parte di societàq , che abbiano emesso azioni a voto plurimo anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, o risultino da fusione o scissione di società emittenti azioni con tali caratteristiche;
  • al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le categorie di azioni, in caso di: a) aumento gratuito di capitale; b) aumento di capitale a pagamento, senza esclusione o limitazione del diritto di opzione; c) fusione; d) scissione;
  • solo se avente ad oggetto azioni a voto plurimo con le stesse caratteristiche e diritti di quelle già emesse;
  • con conseguente divieto per la società di prevedere maggiorazioni di diritto di voto a favore di singole categorie di azioni o di inserire il meccanismo del voto maggiorato di cui all'art. 127-quinquies T.U.F..

(Art. 127-sexies T.U.F., come introdotto dal suddetto decreto)

In sintesi: il decreto in questione è intervenuto su una regola cardine del diritto societario di derivazione codicistica, quella secondo cui a ciascuna azione sarebbe dovuto corrispondere uno ed un solo diritto di voto. Mentre le azioni a voto plurimo risultano rafforzate a livello “strutturale” sotto il profilo del diritto di voto, il “potenziamento” che caratterizza le azioni a voto maggiorato è legato al possesso delle azioni, da parte di un medesimo soggetto, per un periodo di tempo ininterrotto. Esso è, infatti, volto a premiare la fedeltà di quello, e come tale viene meno con il trasferimento della partecipazione.

4. Clausole di voto massimo e di voto scalare nelle società aperte, ex art. 2351, comma 3, c.c., di nuova formulazione, in base al quale gli statuti delle società per azioni possono prevedere, con riferimento alle azioni possedute da un medesimo soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o sia scaglionato, così rimuovendo la precedente limitazione soggettiva che consentiva l'introduzione di clausole di questo tipo alle sole società non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio.

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