Azioni a voto plurimo, maggiorato, scalare e scaglionato
13 Ottobre 2015
La Circolare Assonime, n. 10 del 7 aprile 2015, descrive le novità, introdotte dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto competitività”, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116), concernenti:
1. La facoltà per le società non quotate di prevedere, in via statutaria, l'attribuzione di voto plurimo alle azioni:
(Art. 2351, comma 4, c.c., come modificato dal suddetto decreto)
Tale caratteristica potrà estendersi all'intero capitale sociale o costituire elemento fondante una categoria speciale di azioni. La clausola statutaria che introduce azioni a voto plurimo potrà, inoltre, essere inserita anche in un momento successivo alla costituzione della società, con modifica statutaria che richiederà quorum deliberativi differenziati a seconda si tratti di società iscritte nel registro delle imprese, prima o dopo il 31 agosto 2014. Infine, l'emissione di azioni a voto plurimo potrà avvenire con conversione di azioni ordinarie o aumento di capitale con emissione di azioni aventi tali caratteristiche.
2. La facoltà per le società quotate di prevedere, in via statutaria, l'attribuzione di voto maggiorato alle azioni:
(Art. 127-quinquies T.U.F., come introdotto dal suddetto decreto)
Sempre in base all'art. 127-quinquies, comma 5, T.U.F., la maggiorazione del voto non potrà mai fondare una categoria speciale di azioni né la delibera di modifica dello statuto, introduttiva della medesima, attribuire il diritto di recesso ex art. 2437 c. c. Causano la perdita della maggiorazione del voto, ex art. 127-quinquies, comma 3, T.U.F.:
Previsioni specifiche sono poi dettate in relazione alla “sorte“ delle azioni a voto maggiorato, in caso di aumento gratuito del capitale sociale, successione per causa di morte del titolare delle azioni, fusione e scissione (art. 127-quinquies, comma 3, T.U.F., nn. 1 e 2). Infine, è consentito che la modifica statutaria, introduttiva del voto maggiorato, venga adottata anche da società in corso di quotazione in mercati regolamentati, purché quest'ultimo sia inerente ad azioni di società non risultante da fusione che coinvolga una società con azioni quotate (art. 127-quinquies, comma 7). La clausola che introduce il voto maggiorato nel corso di un procedimento di quotazione può prevedere che, ai fini del calcolo del tempo continuativo di possesso, sia computato anche il periodo anteriore alla data di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dalla società.
3. L'emissione di azioni a voto plurimo da parte di società quotate, la quale, in deroga al divieto generale di emettere azioni di questo tipo, è consentita:
(Art. 127-sexies T.U.F., come introdotto dal suddetto decreto)
In sintesi: il decreto in questione è intervenuto su una regola cardine del diritto societario di derivazione codicistica, quella secondo cui a ciascuna azione sarebbe dovuto corrispondere uno ed un solo diritto di voto. Mentre le azioni a voto plurimo risultano rafforzate a livello “strutturale” sotto il profilo del diritto di voto, il “potenziamento” che caratterizza le azioni a voto maggiorato è legato al possesso delle azioni, da parte di un medesimo soggetto, per un periodo di tempo ininterrotto. Esso è, infatti, volto a premiare la fedeltà di quello, e come tale viene meno con il trasferimento della partecipazione.
4. Clausole di voto massimo e di voto scalare nelle società aperte, ex art. 2351, comma 3, c.c., di nuova formulazione, in base al quale gli statuti delle società per azioni possono prevedere, con riferimento alle azioni possedute da un medesimo soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o sia scaglionato, così rimuovendo la precedente limitazione soggettiva che consentiva l'introduzione di clausole di questo tipo alle sole società non facenti ricorso al mercato del capitale di rischio. |