Trasformazione con perdite superiori al capitale sociale

Federico Cornaggia
13 Novembre 2015

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con la presente Massima sostiene la liceità della trasformazione (omogenea) di s.p.a. o s.r.l. con perdite superiori al capitale sociale in società di persone senza necessità di preventiva ricapitalizzazione.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato con la presente Massima sostiene la liceità della trasformazione (omogenea) di s.p.a. o s.r.l. con perdite superiori al capitale sociale in società di persone senza necessità di preventiva ricapitalizzazione.

La trasformazione in società di persone è dunque ritenuta alternativa alla riduzione del capitale della società di capitali e successivo aumento dello stesso ex artt. 2447 (s.p.a.) e 2482-ter c.c. (s.r.l.).

Sul presupposto che i summenzionati articoli trovino applicazione anche nel caso di perdite superiori al capitale (opinione condivisa dalla dottrina pressoché unanimemente) si ritiene dunque che all'esito dell'operazione possa configurarsi una società di persone con patrimonio netto negativo.

Molteplici sono le motivazioni evidenziate:

  • il dato letterale consente di ritenere la preventiva ricapitalizzazione della società di capitali non necessaria (l'art. 2447 c.c. separa “la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” dalla possibilità della trasformazione con una virgola e una “o” disgiuntiva; l'art. 2482-ter c.c. addirittura contempla le due operazioni in commi diversi);
  • l'erosione del capitale sociale nelle società di persone non è causa di scioglimento delle stesse (arg. ex art. 2272 c.c.);
  • l'ordinamento consente di procedere a “trasformazioni liquidative” (trasformazioni operate al fine di meglio realizzare la liquidazione della società, anche in un'ottica di riduzione di costi, senza necessità di rimuovere la causa di scioglimento);
  • nelle società di persone la funzione del capitale sociale assume rilevanza diversa che nelle società di capitali; le perdite nelle società di persone impediscono la distribuzione di utili (art. 2303 c.c.) ma non costringono la società ad adottare alcun provvedimento;
  • la trasformazione è ormai considerata vicenda modificativa (e non estintivo-costitutiva) e pertanto non si ha alcuna costituzione ex novo di società in perdita;
  • così operando, i creditori sociali saranno addirittura più tutelati (alla responsabilità della società ante-trasformazione si aggiungerà la responsabilità illimitata dei soci, diversi dagli accomandanti, della società di persone);
  • la deliberazione, ancorché adottata a maggioranza, non pregiudica i diritti dei soci: occorrerà comunque il consenso dei soci che assumeranno la responsabilità illimitata (art. 2500-sexies, comma 1, c.c.) e a coloro che non concorreranno alla decisione spetterà il diritto di recesso (artt. 2437, comma 1, lett. b) e 2473 c.c.).

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