I presupposti della postergazione del credito da finanziamento soci

La Redazione
20 Dicembre 2016

L'art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie “finanziamento dei soci” nella forma più estesa possibile: il dettato normativo parla, infatti, di finanziamenti “in qualunque forma effettuati”, in modo da ricomprendevi anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito.

L'art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie “finanziamento dei soci” nella forma più estesa possibile: il dettato normativo parla, infatti, di finanziamenti “in qualunque forma effettuati”, in modo da ricomprendervi anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito.

La regola della postergazione, tuttavia, è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale previste dal comma 2, mentre non si estende al finanziamento concesso in condizioni “fisiologiche”, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società.

Pertanto, è onere della parte che intende far valere la postergazione la prova della sussistenza dei relativi presupposti.

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