Limiti all’impugnazione di delibere di approvazione del bilancio

La Redazione
16 Gennaio 2017

Nella redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c., la valutazione delle voci deve essere fatta […] nella prospettiva della continuazione dell'attività: la negatività del patrimonio netto costituisce al contempo una causa di scioglimento della società, se non accompagnata da adeguata ricapitalizzazione, sia un evento che pone in serio dubbio la continuità aziendale.

Nella redazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c., la valutazione delle voci deve essere fatta […] nella prospettiva della continuazione dell'attività: la negatività del patrimonio netto costituisce al contempo una causa di scioglimento della società, se non accompagnata da adeguata ricapitalizzazione, sia un evento che pone in serio dubbio la continuità aziendale.

La presenza del capitale sociale è requisito che deve essere costantemente presente sia per consentire la prosecuzione dell'attività con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, sia per supportare valutazioni di bilancio secondo i criteri valutativi. (Nella specie, il Trib. ha dichiarato la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio assunta dall'assemblea dei soci).

Non è più possibile impugnare la delibera assembleare di approvazione del bilancio, per difetto di legittimazione attiva, dopo che sia stato approvato il bilancio successivo.

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