Trasformazione a maggioranza di società di persone in s.r.l.

La Redazione
01 Febbraio 2017

L'art. 2500-ter c.c., che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci (e non più all'unanimità) è applicabile anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società costituite prima dell'entrata in vigore della norma.

L'art. 2500-ter c.c., che permette la trasformazione delle società di persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci (e non più all'unanimità) è applicabile anche alle decisioni di trasformazione assunte dai soci di società costituite prima dell'entrata in vigore della norma.

Per sottrarsi alla regola della trasformazione maggioritaria, una società di persone costituita anteriormente alla riforma societaria dovrebbe aver inserito una clausola relativa alle modifiche societarie, che richiami la regola unanimistica anteriore, di cui al vecchio art. 2252 c.c., non essendo sufficiente, a tal fine, una clausola di rinvio generico alle “norme di legge”.

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