Affidamenti diretti a società in house: in consultazione il documento Anac

La Redazione
14 Dicembre 2016

L'Anac ha posto in consultazione, fino al 20 dicembre prossimo, la bozza di documento che conterrà le linee guida per l'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 5 Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

L'Anac ha posto in consultazione, fino al 20 dicembre prossimo, la bozza di documento che conterrà le linee guida per l'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 5 Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 192 del nuovo Codice Appalti, viene istituito presso l'Anac un elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano con tale modalità (affidamento diretto): l'Anac intende, dunque, sottoporre a consultazione il documento prodromico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi. Sul sito dell'Autorità anticorruzione è disponibile anche il modulo per le osservazioni.

Alla consultazione ha già risposto Assonime: con la Nota Studi n. 19, fornendo alcune osservazioni, in particolare riguardo ai criteri di applicazione alle società a partecipazione pubblica delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Su questo tema, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea: con sentenza dell'8 dicembre scorso, nella causa C-553/2015, intervenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), ha affermato che l'affidamento diretto di appalti pubblici a società in house è possibile solo se la partecipata lavora prevalentemente per gli enti/soci, con la precisazione che il requisito della prevalenza va verificato escludendo il fatturato per servizi o lavori resi ad amministrazioni pubbliche diverse da quelle titolari delle partecipazioni.

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