Investimenti obbligazionari: nulla la clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro bancario

La Redazione
14 Febbraio 2017

Nell'ambito di un contratto di investimento, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni, è nulla la clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro stipulato tra la banca e gli investitori: la validità di una pattuizione che devolva agli arbitri le controversie relative al risarcimento dei danni deve essere oggetto di specifica trattativa tra le parti.

Nell'ambito di un contratto di investimento, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni, è nulla la clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro stipulato tra la banca e gli investitori: la validità di una pattuizione che devolva agli arbitri le controversie relative al risarcimento dei danni deve essere oggetto di specifica trattativa tra le parti.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3744 del 13 febbraio.

Il caso. Due investitori proponevano regolamento di competenza, avverso la sentenza del Tribunale di Macerata che, decidendo su una controversia relativa al risarcimento dei danni subiti, per un investimento in obbligazioni (bond argentini), ha dichiarato l'improponibilità della domanda, in quanto la controversia stessa sarebbe devoluta agli arbitri rituali, come da previsione contenuta nel contratto quadro stipulato con la banca.

L'efficacia della clausola compromissoria e la tutela del consumatore. Ciò che rileva nella presente vicenda è la validità di una clausola compromissoria contenuta in un contratto quadro bancario, nell'ambito di un investimento. La S.C. rileva come non sia oggetto di contestazione il fatto che tale clausola non sia stata oggetto di espressa negoziazione: ciò è sufficiente per ritenere nulla la pattuizione, in base al risalente principio secondo il quale l'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto, nei soli casi in cui essa sia inserita in contratti con condizioni generali, predisposti da uno solo dei contraenti.

Inoltre, in base al Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), la deroga alla competenza del foro del consumatore – e a maggior ragione la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria – deve essere oggetto di una specifica trattativa tra le parti, e la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico della parte che intenda avvalersi della clausola.

I principi di diritto. In conclusione, la Cassazione afferma i seguenti principi di diritto: “In tema di arbitrato tra banca e consumatore, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria in favore degli arbitri, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera t), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è possibile alla condizione che si dimostri l'esistenza di una specifica trattativa tra le parti, e la prova di tale circostanza costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.

La validità della clausola compromissoria in tema di arbitrato tra banca e consumatore (nella specie: contenuta nel cd. Contratto quadro) è subordinata alla specifica negoziazione ed approvazione per iscritto, onde nei casi in cui essa sia inserita in contratti contenenti condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (il professionista), la stessa deve essere dichiarata nulla perché, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera t), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria al di fuori di tali condizioni è da considerarsi vessatoria e contraria alla disciplina di protezione del consumatore”.

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