Il diritto di controllo del socio non amministratore perdura anche dopo l’esclusione

La Redazione
14 Luglio 2017

Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto ad ottenere l'esibizione, la copia e l'ispezione dei documenti contabili e societari, ex art. 2476, comma 2, c.c.; tale diritto può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio

Il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto ad ottenere l'esibizione, la copia e l'ispezione dei documenti contabili e societari, ex art. 2476, comma 2, c.c.; tale diritto, qualificabile come diritto di credito, può essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio (per esclusione o recesso), entro il termine di prescrizione e fatta salva la facoltà, per la società, di opporre un rifiuto quando si tratti di richieste abusive.

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