Violazione di un patto di prelazione

Matteo Lorenzo Manfredi
Laura Gandolfi
18 Luglio 2017

Il socio pretermesso di una s.r.l., in caso di violazione della clausola di prelazione inserita nello statuto in cui era previsto che il socio uscente, prima di alienare a terzi la propria quota dovesse offrirla agli altri soci, può chiedere il riscatto della quota ceduta e il risarcimento del danno subito?

Il socio pretermesso di una s.r.l., in caso di violazione della clausola di prelazione inserita nello statuto in cui era previsto che il socio uscente, prima di alienare a terzi la propria quota dovesse offrirla agli altri soci, può chiedere il riscatto della quota ceduta e il risarcimento del danno subito?

Il socio pretermesso che contesti alla Società e al socio uscente la violazione del patto di prelazione per non avergli offerto - prima di alienare a terzi - la propria quota, non può agire in giudizio per il riscatto della quota ceduta, ma potrà agire per il risarcimento del danno effettivamente subito, gravando sullo stesso l'onere di dimostrare il danno subito e di fornire la prova dell'an e del quantum debeatur, non configurandosi un danno in re ipsa in caso di violazione del patto di prelazione.

Il nostro Codice Civile, anche dopo la riforma del diritto societario, non prevede - infatti - un generale diritto di prelazione a favore dei soci consentendo, invero, l'inserimento di clausole limitative del trasferimento delle quote all'interno dello statuto societario, clausole di prelazione a favore dei soci superstiti, così da garantirli contro il rischio di mutamento della compagine sociale.

L'art. 2469 c.c. dispone – espressamente - che “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.

Il Legislatore della riforma, quindi, ha previsto un generale principio di libertà di trasferimento delle quote sia inter vivos che mortis causa, consentendo – ut supra –agli organi societari di superare tale principio sino ad arrivare all'esclusione di qualsivoglia trasferimento (si veda, Salafia, Codice Commentato delle Società, commento ad art. 2469 cod. civ., Milano, 2011, 1599).

Il patto di prelazione inserito nello statuto della società, trovando quindi la propria fonte nella libertà negoziale delle parti, non fa sorgere il diritto del socio al riscatto della quota in caso di violazione di tale patto, viceversa tipicamente riconosciuto in ipotesi di prelazione legale, come – ad esempio – quella riconosciuta in materia locatizia o in materia agraria, rispettivamente a favore del conduttore o a favore del coltivatore confinante - piuttosto che dell'affittuario – pretermessi.

La Suprema Corte di cassazione a tal proposito ha statuito che: “l'art. 2479 c.c., nel testo applicabile nella specie ("Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo"), non prevede nè conforma il diritto di prelazione, bensì consente il patto di prelazione: il diritto la cui violazione l'odierno ricorrente lamenta non ha cioè fonte legale, bensì negoziale, e in tale ambito (alla stregua delle norme di legge, generali e speciali, che lo regolano) trova la sua conformazione. Ne deriva che alla inopponibilità - cui fa riferimento la clausola statutaria sopra trascritta -, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale conclusa in violazione delle disposizioni statutarie, si aggiunge - alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni - l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto dalla violazione stessa, non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente. Tale diritto non costituisce invero rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, bensì una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge nel conformare i diritti spettanti ai titolari di diritti di prelazione che essa stessa prevede. Non vi è dunque spazio per ricorrere ad un'applicazione analogica, nella fattispecie in esame, del diritto di riscatto previsto dall'art. 732 c.c., a favore dei coeredi: ciò anche in considerazione del fatto che, oltre i confini oggettivi stabiliti dalla convenzione statutaria limitativa, opera la regola generale, posta dall'art. 2479 c.c., della libera trasferibilità della quota sociale (cfr. Cass. Sez. 1^, 12.1.1989 n. 93)” (Cass. Civ., 03 giugno 2014, n. 12370).

In caso di violazione del diritto di prelazione relativo alla circolazione delle quote sociali, perciò, non si può ritenere applicabile, neppure in via analogica, il diritto al riscatto della quota che – ut supra – è un rimedio specificamente apprestata dalla legge in casi specifici e ciò anche qualora la clausola di prelazione sia inserita nell'atto costitutivo o statuto della società.

Sempre la Suprema Corte ha infatti statuito che “con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo, si sia inteso attribuire alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Induce a siffatta conclusione il rilievo che clausole, come quelle di prelazione o di gradimento, sono senza dubbio finalizzate dalla volontà dei soci, secondo quanto i medesimi valutino più adatto alle esigenze dell'ente, ad incidere sul rapporto tra l'elemento patrimoniale e quello personale della società, accrescendo il peso del secondo rispetto al primo. Ne discende che le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria (Cass. 7614/1996). In tale prospettiva, un consistente indirizzo giurisprudenziale - al quale si ritiene di aderire - si è espresso nel senso che la clausola statutaria di prelazione avrebbe "efficacia reale" ed i suoi effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente, trattandosi di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non conformarsi colui che intendesse entrare a far parte di quel medesimo gruppo (cfr. Cass. 7614/1996; 8645/1998; 12797/2012). E tuttavia, dalla suindicata "efficacia reale" del patto di prelazione, quando è trasfuso in una clausola dell'atto costitutivo o dello statuto, non può derivare - come vorrebbero i ricorrenti - il riconoscimento al prelazionario pretermesso del diritto al riscatto del bene, mediante la proposizione di una domanda di retratto” (Cass. Civ., 2 dicembre 2015, n. 24559, in questo portale, con nota di Ticozzi, Violazione della clausola statutaria di prelazione e diritto di riscatto).

Il socio pretermesso potrà quindi – correndone i presupposti – agire per il risarcimento del danno subito, dovendo dimostrare la lesione del concreto interesse all'acquisto della quota e il nocumento patito.

La Suprema Corte, nella sentenza sopra richiamata, ha infatti statuito che “non sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria, poichè la stessa assolve - come dianzi detto - ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne discende che grava su quest'ultimo l'onere di allegare e dimostrare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, potendo, solo in tal caso, giustificarsi l'eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ragione dell'impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione” (Cass. Civ., 2 dicembre 2015, n. 24559, cit.; Cass. Civ., 03 giugno 2014, n. 12370, cit.).

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