Rileva anche il danno non patrimoniale nell’omessa comunicazione di conflitto d’interessi
10 Luglio 2014
Nel reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, il danno rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie, e può avere anche natura non patrimoniale. Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 29605 del 7 luglio scorso. Il caso. In seguito alla condanna per alcuni reati societari, veniva disposto sequestro preventivo di alcuni beni riferibili all'amministratore di una società, ritenuto responsabile per aver concesso, quale componente del c.d.a., mutui ad alcune società senza che queste risultassero solvibili; i soggetti favoriti risultavano clienti di una società di consulenza di cui l'imputato era socio. Le condotte contestate erano risultate rilevanti ai sensi dell'art. 2629-bis c.c. Conflitto di interessi e omessa comunicazione. La S.C. ha l'occasione di ribadire alcuni principi in materia di delitto di omessa comunicazione di conflitto di interessi: l'art. 2629-bis c.c. sanziona l'amministratore che violi i doveri di cui all'art. 2391 c.c., consistenti nella comunicazione di ogni interesse che “per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società”. Ebbene, si ritiene che il reato in esame richieda il dolo generico. Il danno quale elemento costitutivo. Quanto al danno, esso rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie, da intendersi non più come reato di pericolo, com'era invece il previgente art. 2631 c.c. La Cassazione definisce, poi, la natura di tale danno. Se per alcune fattispecie è indubbia la natura patrimoniale del danno, attesa la natura peculiare dei soggetti su cui parametrare la lesione (i creditori: in questo senso le ipotesi di cui agli artt. 2629 e 2633 c.c.), ben possono avere altra natura il danno ai soci, conseguente a condotte di impedito controllo (art. 2625 c.c.) e i danni alla società o a terzi, derivanti, appunto, dall'omessa comunicazione del conflitto di interessi. In conclusione, dunque, “il richiamo alla nozione di danno deve intendersi dimostrativo di una dimensione non strettamente patrimoniale del pregiudizio rilevante ai fini della configurazione del reato”. |