Domanda di concordato preventivo e poteri del liquidatore
15 Giugno 2016
La presentazione della domanda di concordato preventivo deve necessariamente essere autorizzata dall'assemblea straordinaria, non potendo riconoscersi al liquidatore il potere di provvedere autonomamente alla sottoscrizione della domanda, anche se finalizzata alla liquidazione della società, quale attribuzione implicitamente derivante dall'atto di nomina. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12273/16.
Il caso. Il Tribunale di Piacenza respingeva l'opposizione allo stato passivo con la quale un avvocato chiedeva l'insinuazione in via privilegiata del credito maturato per la presentazione di una proposta di concordato preventivo disposta su incarico del liquidatore della società successivamente dichiarata fallita. Il giudice rilevava l'infondatezza della pretesa in quanto il liquidatore aveva autonomamente deliberato l'avvio della procedura concordataria in assenza di approvazione da parte dell'assemblea straordinaria, la quale, pur avendo deliberato la messa in liquidazione della società, aveva stabilito che il liquidatore avrebbe dovuto provvedere ad una successiva convocazione per l'eventuale approvazione del concordato. Il professionista impugna la pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando plurime doglianze con cui sostanzialmente lamenta l'erronea lettura dell'art. 152 l. fall., ritenuta riferita ai soli amministratori ed escludendo che i liquidatori possano deliberare e sottoscrivere la proposta di concordato preventivo.
Amministratori vs liquidatori. I Giudici di legittimità colgono l'occasione per sottolineare come dalla lettura degli artt. 152 l. fall. e 2487-bis c.c. la posizione dei liquidatori si distingue nettamente da quella degli amministratori, i cui poteri discendono dalle espresse disposizioni normative. Per quanto riguarda invece i liquidatori, l'art. 2487 c.c. attribuisce all'assemblea straordinaria un ruolo penetrante nella definizione dei poteri e degli atti che possono essere posti in essere dagli stessi, soprattutto con riguardo alle operazioni di liquidazione.
Limiti ai poteri del liquidatore. Da tali premesse, la Corte giunge ad affermare che in materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, il potere di deliberazione dei liquidatori deve essere espressamente previsto dall'assemblea straordinaria, non potendosi ritenere compreso tra i naturalia nogotii dell'atto di nomina dei medesimi, né tantomeno potendosi estendere la previsione di cui all'art. 152 l. fall. Non ha dunque trovato condivisione l'ipotesi interpretativa del ricorrente, secondo cui l'art. 2489 c.c., attribuendo al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione della società, includerebbe anche quello di sottoscrivere la domanda di concordato preventivo.
Adempimenti pubblicitari. Infine, per quanto attiene alla vicenda da cui origina la pronuncia, la S.C. ricorda che il medesimo art. 2487-bis c.c. richiede l'iscrizione al Registro delle imprese non solo della nomina dei liquidatori, ma anche della determinazione dei loro poteri. L'omissione di tale adempimento comporta l'inesistenza di poteri medesimi, non potendo di conseguenza essere invocata la buona fede da parte dei terzi che ne abbiano fatto affidamento. In conclusione, condividendo le argomentazioni del provvedimento impugnato, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. |