Scioglimento della società: la relazione dell’amministratore sulla situazione patrimoniale

La Redazione
12 Aprile 2016

L'art. 2482-bis c.c. impone che l'amministratore, in ipotesi di perdite che superino un terzo del capitale complessivo, dopo aver convocato senza indugio un'assemblea al riguardo, predisponga e depositi presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza, una relazione sulla situazione patrimoniale della società: tale relazione deve essere redatta secondo i criteri propri del bilancio, recando quindi il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa.

L'art. 2482-bis c.c. impone che l'amministratore, in ipotesi di perdite che superino un terzo del capitale complessivo, dopo aver convocato senza indugio un'assemblea al riguardo, predisponga e depositi presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza, una relazione sulla situazione patrimoniale della società: tale relazione deve essere redatta secondo i criteri propri del bilancio, recando quindi il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa. (Nella specie, secondo il Tribunale non risultava provato che la suddetta relazione fosse stata posta all'attenzione dei soci, per la relativa consultazione, nel lasso temporale previsto dalla legge, con conseguente compromissione del diritto d'informativa).

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