La durata della società eccedente la vita media di uno dei soci e il diritto di recesso

Giancarlo Maniglio
15 Settembre 2016

La previsione di una durata della società di capitali eccedente l'aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l'esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L'alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso ad nutum del socio.

Massima n. 2 del Consiglio Notarile di Roma

La previsione di una durata della società di capitali eccedente l'aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l'esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L'alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso ad nutum del socio.

Se la società di capitali ha una durata eccedente l'aspettativa di vita di un suo socio (persona fisica), costui non ha diritto di recesso dalla società, come invece la legge dispone nel caso della società che abbia nel proprio statuto una durata non determinata o stabilita a tempo indeterminato.

Il Consiglio Notarile di Roma con la Massima n. 2 ha preso posizione nella controversa materia di applicabilità dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali affermando che tale articolo non possa essere applicato alle società di capitali. L'articolo in questione, dettato per le società di persone, afferma che “ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”.

Il Consiglio Notarile di Roma osserva che la facoltà di recesso in caso di durata indeterminata opera come contrappeso rispetto all'assenza del termine di durata: quando è presente un termine di durata, il rapporto sociale si scioglie in caso di mancata proroga della scadenza della società, quando invece il termine di durata sia assente, è il socio che può volontariamente sciogliere il proprio vincolo associativo. La differenza di regime tra società di persone e società di capitali sarebbe da rintracciare nella circostanza che nelle prime è prevalente il carattere personale del rapporto tra i soci mentre nelle seconde assume maggiore importanza la struttura organizzativa della società.

Pertanto per il Consiglio Notarile di Roma la presenza di un termine di durata nello statuto della società anche se eccedente la vita media di uno dei soci non legittima il diritto di recesso. L'alternativa è solamente tra una durata determinata (nessun recesso consentito ai soci) e durata indeterminata (libertà di recesso).

La problematica dell'estensione analogica dell'art. 2285, comma 1, c.c. alle società di capitali vede giurisprudenza e dottrina giungere a diverse conclusioni. La giurisprudenza di merito ha accolto la tesi negativa circa l'estensione analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali. Tale giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi della questione già prima della riforma del diritto societario. Due, a quanto consta, i precedenti ante riforma: il primo (App. Napoli, 7 giugno 1996) secondo cui deve escludersi l'applicabilità analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali per il fatto che “le esigenze logico-giuridiche che giustificano, nel campo delle società personali commerciali, il principio che la durata della società sia non solo prestabilita, ma anche tale da permettere al socio di contare sullo scioglimento del rapporto in un tempo ragionevole rispetto alla vita media dell'uomo, non appaiono sussistere nel caso delle società capitalistiche” e il secondo (Trib. Trento, 2 dicembre 2002) per il quale l'eccezionalità delle norme che disciplinano il recesso nelle società di persone determina l'impossibilità di procedere ad applicazione analogica rispetto alle società di capitali. Da considerare, inoltre, che con riguardo al procedimento di omologazione degli statuti, abrogato dalla L. n. 340 del 2000, la giurisprudenza aveva più volte dichiarato la legittimità del termine di durata al 31 dicembre 2100, escludendo dunque in modo implicito che esso potesse essere equiparato ad una durata indeterminata.

Successivamente alla riforma del diritto societario, per mezzo del D. Lgs. n. 6/2003, il quadro giurisprudenziale creato dai precedenti sopra illustrati è stato, tuttavia, messo in discussione da una sentenza la quale, nell'affermare una questione analoga a quella oggetto del Tribunale di Trento e ricorrendo alla disposizione transitoria di cui all'art. 223-bis disp. att. c.c., ha affermato doversi condividere, sulla scorta della giurisprudenza di merito formatasi con riferimento alla diversa ipotesi delle società di persone, la tesi secondo cui anche se di capitali, è contratta a tempo indeterminato la società che abbia durata superiore alla vita media dell'uomo”. Le recenti pronunce di merito hanno, invece, ribadito l'orientamento espresso ante riforma. Il riferimento è in particolare modo al Tribunale di Brescia 29 novembre 2006 che, occupandosi della medesima questione, ha affermato che già solo “dal tenore letterale delle norme (artt. 2437 e 2473 c.c.) sembrerebbe che il socio di società per azioni ed il socio di società a responsabilità limitata non possono recedere quando la società ha una durata maggiore della vita di uno dei soci”. La Corte bresciana esclude, pertanto, l'applicabilità analogica dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali in quanto la partecipazione ad esse “non espone il socio a nessuno dei rischi” tipici delle società personali, circostanza che determina il venir meno, per le prime, della “esigenza di vietare che il contratto sociale abbia durata maggiore della vita del socio, volta che il patrimonio dello stesso rimane estraneo ai debiti sociali”. Oltre alla pronuncia in commento da registrare, infine, una sentenza della Corte di Appello di Trento (22 dicembre 2006) e una recente sentenza del Tribunale di Napoli (10 dicembre 2008) che hanno negato in modo espresso l'applicabilità dell'art. 2285 c.c. alle società di capitali sostenendo che: “l'assimilabilità della società con durata indeterminata a quella con durata prevista superiore alla normale vita umana, con la possibilità per entrambe le ipotesi di recedere dalla società, è prevista solo per le società di persone dalla norma dell'art. 2285 c.c. e non può essere esportata, neanche in via analogica, e calata in una diversa fattispecie societaria in cui invece predomina l'interesse patrimoniale all'investimento che comunque comporta la partecipazione sociale”.

La dottrina ha espresso soluzioni opposte. La tesi dell'applicabilità in via analogica dell'art. 2285 c.c. è condivisa da autorevoli esponenti secondo i quali, la previsione di un termine di durata lungo o comunque eccedente quello della normale vita umana equivale ad una sostanziale durata della società a tempo indeterminato, con conseguente diritto di recesso ad nutum.

Un Autore in particolar modo (Morano) distingue a seconda che la partecipazione sia detenuta da persona fisica ovvero da persona giuridica (situazione che invece desta perplessità all'A. in ragione dell'impossibilità di applicare il criterio della vita media). Altri, invece, ritengono che il recesso ad nutum on deriverebbe tanto dall'applicazione analogica dell'art. 2285 c.c., quanto dalla ratio sottesa all'idea di “tempo indeterminato”, ossia durata superiore alla vita non solo di uno, ma di tutti i componenti della compagine sociale. A sostegno di tale tesi viene rilevato in primo luogo che quando il termine della società viene fissato in un momento lontanissimo, le esigenze di tutela che si pongono sono del tutto analoghe a quelle delle società di persone, sicché non sarebbe coerente riservare alle società di capitali un trattamento differenziato. Altra parte della dottrina, propende per una interpretazione letterale dell'art. 2285, comma 1, c.c. riferendola pertanto, data la collocazione sistematica, solamente alle società di persone. Parte di tale dottrina si sofferma sul carattere squisitamente finanziario dell'investimento in azioni o quote e, in termini analoghi a quello della pronuncia del Tribunale di Brescia, rimarca la differenza esistente tra società personali e società capitalistiche.

Un problema, allora, potrebbe essere quello di stabilire quando una società con durata particolarmente lunga sia da considerare a tempo indeterminato, se i soci della stessa non siano persone fisiche, ma persone giuridiche o società. In questo caso si potrebbero considerare le seguenti soluzioni: assumere a parametro di riferimento il termine finale statutario previsto per i soci persone giuridiche/società; altrimenti, come sostenuto da autorevole dottrina (F. Annunziata), ritenere comunque applicabile il criterio previsto dall'art. 2285 c.c., tenendo conto dell'età e quindi della presumibile durata di vita dei soci persone fisiche che fanno parte della persona giuridica/società.

Guida all'approfondimento

In dottrina:

Morano, Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della disciplina delle società di capitali, in Riv. not., 2003, 1, 303;

F. Annunziata, Sub. art. 2473 c.c., in Commentario alla riforma delle società – Società a responsabilità limitata – diretto da Marchetti - Bianchi – Ghezzi - Notari, 2008;

Notari, Costituzione e conferimenti nelle S.p.A., in Il nuovo ordinamento delle società, a cura di S. Rossi, Milano, 2003, 6;

M. Stella Richter JR., in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo - Portale, I, tomo I, Tipo. Costituzione. Nullità, Torino, 1003, 259, nt. 210, ove sono riportati numerosi casi di società che hanno ottenuto l'omologa dello statuto contenente un termine di durata superiore al secolo;

Portale, Osservazioni sullo schema di decreto delegato in tema di riforma di società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, 709;

Bianchi – Ghezzi – Marchetti – Notari, Osservazioni dell'Istituto di diritto Angelo Sraffa della Università Bocconi di Milano, in Riv. Soc., 2002, 1534;

Ventoruzzo, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio, in Riv. soc., 2005, 328;

Magliulo, Il recesso e l'esclusione, in Caccavale – Magliulo – Maltoni – Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, II ed., 2007, 255;

Salvatore, La riforma del diritto societario: il nuovo diritto di recesso nelle società di capitali, in Contr. e impresa, 2003, 635;

Paciello, Il diritto di recesso nelle s.p.a.: primi rilievi, in Riv. dir. comm., 2004;

Calandra Bonaura, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 2005 , I, 292;

A. Bartolacelli, Profili del recesso ad nutum nella società per azioni, in Contr. e impresa, 2004, 1164;

De Nova, Recesso, in Dig. priv., XVI, Torino, 1997, 316;

Lanzio, Il recesso di socio di s.r.l., in Soc., 2004, 45;

Toschi Vespasiani-Ginotti, La costituzione, i conferimenti ed il recesso nella nuova società a responsabilità limitata, in Studium Iuris, 2004, 447;

Galletti, Commento all'art. 2473, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti , in Le nuove leggi civile commentate, Padova, 2005;

Toffoletto, L'autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di capitali, in Riv. dir. comm., 2004, I, 380;

Dacco', Il diritto di recesso: limiti dell'istituto e limiti all'autonomia privata nelle società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2004, I, 484;

Ventoruzzo, Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente, in La Nuova giur.civ. comm., 2005, II, 450;

Maltoni, Il recesso e la esclusione nella nuova società a responsabilità limitata, in Notariato, 2003, 309;

Cappiello, Recesso ad nutum e recesso per giusta causa nelle S.p.A. e nelle S.r.l., in Riv. dir. comm., 2004, I, 502;

Gambino, Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni, Milano, 1987, 145.

In giurisprudenza:

App. Napoli, 7 giugno 1996;

Trib. Trento, 2 dicembre 2002;

Trib. Brescia, 29 novembre 2006;

App. Trento, 22 dicembre 2006, in Soc., 2007, 1478, con nota di E.Picaroni;

Trib. Napoli, 10 dicembre 2008, in Notariato 3/2009, 285, con nota di F. Angiolini.

Nella prassi:

Massime del Tribunale di Milano, in Riv. soc., 2000, 215;

Massima n. 74 del Consiglio Notarile di Milano in, Massime notarili in materia societaria elaborate dalla Commissione per i principi uniformi in tema di società” del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2010.

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