Diritto di controllo del socio in caso di comproprietà delle partecipazioni sociali

La Redazione
15 Dicembre 2016

Il diritto del socio non amministratore alla consultazione dei libri contabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., costituisce un diritto individuale del socio e anche quando sia esercitato da un socio, nell'ambito di una comproprietà delle partecipazioni sociali tra soci, non presuppone la nomina di un rappresentante comune, in quanto attiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii.

Il diritto del socio non amministratore alla consultazione dei libri contabili, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c., costituisce un diritto individuale del socio e anche quando sia esercitato da un socio, nell'ambito di una comproprietà delle partecipazioni sociali tra soci, non presuppone la nomina di un rappresentante comune, in quanto attiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii.

La legittimazione attiva del socio non amministratore, comproprietario delle quote, all'esercizio del diritto di informazione può essere affermata anche avendo riguardo alla ratio sottesa all'art. 2468 c.c.: in base a tale norma, la necessità della nomina di un rappresentante comune della quota in comproprietà presuppone un'alterità di posizioni nella compagine sociale (nel caso si specie, i soci erano in comunione sulla totalità del capitale sociale).

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