La riforma delle BCC entra in vigore
16 Febbraio 2016
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 37 del 15 febbraio 2016, entra in vigore il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze e il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”.
Approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 febbraio (vedi la news Riforma delle Banche di Credito Cooperativo: il via libera del Governo), il decreto legge n. 18/2016 che riforma il settore delle banche di credito cooperativo vincolando le BCC alla partecipazione ad un gruppo bancario cooperativo, entra in vigore oggi, 16 febbraio. Con le diverse modifiche apportate al Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), si impone alle BCC l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa. In caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la BCC, previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia avuto riguardo alla prudente gestione della banca, può deliberare la trasformazione in s.p.a.
Per quanto attiene alla garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), il d.l. precisa che le operazioni interessate sono quelle relative alle operazioni di trasferimento crediti per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio. L'operazione di cartolarizzazione prevede l'emissione di titoli di almeno due classi diverse, denominate Junior (la classe di titoli maggiormente subordinata che non ha diritto al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi o altre forme di remunerazione fino al completo rimborso delle altre classi) e Mezzanine (classi postergate alla corresponsione degli interessi dovuti alla classe Senior, ma antergate al rimborso).
Infine, in merito alle disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, modificando il TUIR (d.P.R. n. 917/1986), il decreto legge dispone che “Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali". Mentre "La cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive". |