La competenza all’emissione di titoli di debito nella s.r.l.

Daniele Fico
16 Febbraio 2016

L'emissione di titoli di debito nella s.r.l. può essere decisa dagli amministratori o è di competenza esclusiva dell'organo assembleare? Inoltre è comunque necessaria la presenza del notaio?

L'emissione di titoli di debito nella s.r.l. può essere decisa dagli amministratori o è di competenza esclusiva dell'organo assembleare? Inoltre è comunque necessaria la presenza del notaio?

L'art. 2483 c.c. consente alle società a responsabilità limitata, analogamente a quanto già stabilito per le società per azioni dagli art. 2410 e ss. c.c., di emettere titoli di debito, a condizione, tuttavia, di una espressa previsione contenuta nell'atto costitutivo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere espressamente la possibilità di emettere titoli di debito, dovrà altresì disporre in relazione all'organo deputato a deliberare l'emissione degli stessi. In altri termini, l'atto costitutivo dovrà stabilire se la competenza all'emissione dei titoli di debito spetti all'assemblea dei soci o all'organo amministrativo, determinandone anche i limiti e le modalità di emissione, nonché le maggioranze necessarie per assumere la decisione (art. 2483, primo comma, c.c.).

Dalla lettura del primo comma dell'art. 2483 c.c. emerge, in primo luogo, come la competenza a deliberare in merito all'emissione dei titoli di debito non sia attribuita in via esclusiva all'organo assembleare, potendo il contratto sociale affidarla, in alternativa, agli amministratori. Per le società a responsabilità limitata, pertanto, il legislatore ha optato per un sistema diverso rispetto a quello vigente per le società per azioni, fondato sulla competenza legale, sia pure statutariamente derogabile, dell'organo amministrativo.

L'unico limite imposto dal predetto articolo è rappresentato dalla necessità di una decisione maggioritaria, la cui ratio,con ogni probabilità, può farsi risalire all'esigenza di valutare con attenzione un'operazione che può essere impegnativa per la società. Tale limite, tuttavia, incontra un'eccezione nel caso in cui l'atto costitutivo attribuisca la competenza all'emissione dei titoli di debito all'organo amministrativo e la funzione gestoria sia affidata ad un amministratore unico.

A diverse conclusioni si giunge nel caso di amministrazione disgiuntiva. In tale circostanza, infatti, non sarebbe possibile rispettare il principio maggioritario, dal momento che il singolo amministratore, abilitato ad assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione, sarebbe in grado di decidere da solo anche l'emissione dei titoli di debito. In questa ipotesi, quindi, sorge un problema di coordinamento tra la clausola statutaria che prevede l'emissione di titoli di debito e la clausola contenuta nell'atto costitutivo che consente tale forma di amministrazione; clausola, quest'ultima, che dovrà essere adeguatamente modellata al fine di tenere conto dell'eccezione in parola, prevedendo, a titolo esemplificativo, che la decisione di emettere titoli di debito sia comunque rimessa ad una deliberazione congiuntiva dell'organo amministrativo, chiamato eccezionalmente a decidere a maggioranza.

Qualora, al contrario, l'atto costitutivo attribuisca la competenza ai soci, si ritiene ammissibile, oltre che una deliberazione assembleare, anche una decisione dei soci presa in sede extrassembleare ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c., attraverso la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. A tale conclusione si perviene considerando che sia l'art. 2479, sesto comma, c.c., sia l'art. 2479-bis, terzo comma, c.c. (in tema di assemblea) prevedono ipotesi di decisioni a maggioranza, anche relativa, in conformità a quanto richiesto dall'art. 2483 c.c.

Sempre con riferimento alla decisione di emettere titoli di debito, si può discutere sulla necessità, o meno, della presenza del notaio, in conformità a quanto previsto dall'art. 2410, secondo comma, c.c. per le società per azioni. A parere di chi scrive, la presenza notarile pare non essere necessaria in virtù di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2483 c.c., il quale, imponendo all'organo amministrativo di provvedere all'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione di emettere titoli di debito, esclude, indirettamente, la necessità di un atto notarile. In caso contrario, infatti, il legislatore, al pari di quanto disposto dall'art. 2470, secondo comma, c.c. in tema di pubblicità dell'atto di trasferimento quote e, più in generale, dall'art. 2436 c.c. in relazione alla pubblicazione delle modifiche statutarie per le s.p.a., avrebbe fatto gravare il suddetto adempimento sul notaio chiamato a verbalizzare la decisione di emettere titoli di debito.

Tale decisione, pertanto, non pare doversi considerare modifica dell'atto costitutivo e, in quanto tale, non richiede l'intervento del notaio.

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