Il pagamento con assegni post-datati non basta a provare la scientia decoctionis

La Redazione
16 Febbraio 2016

La prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito non può essere ricavata unicamente dal sistema di pagamento adottato, consistente in assegni post-datati. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 2916 del 15 febbraio.

La prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore poi fallito non può essere ricavata unicamente dal sistema di pagamento adottato, consistente in assegni post-datati. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 2916 del 15 febbraio.

Il caso. Il curatore del fallimento di una s.n.c. chiedeva la revocatoria dei pagamenti di carburante, effettuati dalla società nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento. La domanda veniva accolta, in primo e secondo grado, e la società convenuta proponeva ricorso per cassazione, con una serie di censure attinenti alla prova della scientia decoctionis.

Come provare la scientia decoctionis. I giudici di merito hanno desunto la conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita dal sistema di pagamento adottato, consistente in assegni post-datati.

La Cassazione conferma il proprio orientamento in base al quale la scientia decoctionis dell'imprenditore, da parte del terzo contraente, deve essere effettiva e non meramente potenziale. Tuttavia, la relativa dimostrazione può essere fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (ex multis: Cass. n. 26285/2014).

L'onere della prova ed elementi indiziari. Vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta, peraltro, il principio per cui incombe al curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali e organizzative, nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito (così: Cass. n. 6686/2012).

L'assegno post-datato. Nel caso di specie, prosegue la Corte, l'apprezzamento del giudice di merito appare viziato da illogicità ed errori nei criteri giuridici, avendo valorizzato unicamente il sistema di pagamento mediante assegni post-datati quale elemento da cui potersi desumere la scientia decoctionis. Per pacifica giurisprudenza, l'assegno post-datato non perde le sue caratteristiche di titolo di credito e gli atti estintivi di debiti originati con tale assegno non costituiscono mezzi anormali di pagamento: pertanto, non sono assoggettabili a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

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