Enti associativi e regimi tributari di favore

Alberto Molgora
16 Marzo 2016

Agevolazioni fiscali ed enti associativi: quali sono i presupposti previsti dalla legge affinché un'associazione possa beneficiare dei regimi tributari di favore all'uopo previsti? In particolare, quali tipologie di enti associativi sono tenute, al riguardo, alla presentazione del cd. modello EAS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate?

Agevolazioni fiscali ed enti associativi: quali sono i presupposti previsti dalla legge affinché un'associazione possa beneficiare dei regimi tributari di favore all'uopo previsti? In particolare, quali tipologie di enti associativi sono tenute, al riguardo, alla presentazione del cd. modello EAS nei confronti dell'Agenzia delle Entrate?

La natura tributaria dell'ente associativo – Come noto, il combinato disposto degli artt. 148 del T.U.I.R. e 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972 esclude da imposizione ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell'IVA, i contributi, le quote ed i corrispettivi pagati in favore delle associazioni. L'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008 subordina l'applicazione di una simile agevolazione fiscale, in primis, alla circostanza che l'ente associativo possegga i requisiti qualificanti “previsti dalla normativa tributaria”.

Deve trattarsi, in altri termini, di un ente non commerciale il quale, pertanto, non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui agli artt. 73 del T.U.I.R. e 2195 c.c.

Sempre in favore degli enti non commerciali, il comma 3 del citato art. 148 ed il comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 prevedono un particolare regime agevolativo secondo cui non sono considerate come “commerciali” le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici. Per beneficiare di tale regime di favore, le associazioni, oltre a qualificarsi come “non commerciali”, devono altresì appartenere a determinate categorie previste dalla citata norma (politiche, religiose, sindacali, sportive dilettantistiche ex art. 90, L. n. 289/2002, ecc.).

I benefici fiscali di cui supra, così come quelli ulteriori previsti dai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 148 T.U.I.R., si applicano a patto che le associazioni interessate adottino nei rispettivi statuti –da redigersi nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata – una serie di clausole, debitamente dettagliate al comma 8 del richiamato art. 148.

La presentazione del modello EAS – Per consentire all'Ufficio di effettuare le necessarie verifiche del caso, il menzionato art. 30 del D.L. n. 185/2008 dispone che gli enti associativi che si avvalgono dei regimi agevolativi sopra menzionati – di regola entro 60 giorni dalla costituzione – devono presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate apposito modello di comunicazione approvato con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 02/09/09 (cd. modello EAS).

L'onere di una simile comunicazione, previsto a pena di inaccessibilità ai peculiari regimi fiscali in commento, grava pertanto su tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che beneficiano di una o più delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 148 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le società sportive dilettantistiche ex art. 90 della L. n. 289/2002.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo dichiarativo de quo gli enti che non hanno natura associativa, gli enti di diritto pubblico e quelli destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es. i fondi pensione).

Per espressa previsione dell'art. 30 del citato D.L. n. 185/2008, risultano altresì esonerati dalla presentazione del modello EAS gli enti associativi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgono attività commerciale, le associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 398/1991, nonché alcune organizzazioni di volontariato.

Peraltro, con riferimento agli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche – quali, ad esempio, le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e risultino quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture e le Regioni – la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/2009 contempla, in merito al modello EAS, alcune semplificazioni di carattere compilativo.

Per eventuali ulteriori approfondimenti sul tema, anche attinenti alle modalità operative di compilazione del modello EAS, ci si permette di rinviare alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 12, 45 e 51 del 2009.

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