Convocazione dell’assemblea da parte dei soci nella s.r.l.

Matteo Lorenzo Manfredi
16 Maggio 2017

Può il socio di s.r.l., titolare di un terzo del capitale sociale chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci?

Può il socio di s.r.l., titolare di un terzo del capitale sociale chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci?

Con riguardo alle società a responsabilità limitata il nostro Codice civile nulla dice in punto di convocazione dell'assemblea dei soci, ossia chi sia legittimato a convocarla. L'unica disposizione in materia, infatti, è l'art. 2479, secondo cui “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”, diversamente da quanto previsto per le società per azioni ove, all'art 2367 c.c., è espressamente previsto che “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

Occorre dunque stabilire se, anche per le società a responsabilità limitata, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella dettata per le società per azioni, sia possibile per i soci chiedere la convocazione dell'assemblea in caso di inerzia o mal funzionamento dell'organo amministrativo.

La dottrina maggioritaria ritiene che non possa farsi applicazione analogica della suindicata disposizione dettata per le società per azioni.

Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione - chiamata a dirimere la questione – è giunta a statuire che sia possibile per i soci che rappresentino almeno il trenta per cento del capitale sociale chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci partendo dall'esame di quanto statuito dall'art. 2479 che, come sopra brevemente richiamato, consente ai soci – titolari di un terzo del capitale sociale – di sottoporre all'assemblea dei soci specifiche questioni possano, allo stesso modo, chiedere la convocazione dell'assemblea.

In particolare la Corte di Cassazione, nella sentenza 25 maggio 2016 n. 10821 (in questo portale, con nota di Romano, Convocazione dei soci e s.r.l.: due paletti della Cassazione) per la prima volta ha stabilito che “appare inestensibile alla S.r.l. la disciplina prevista dall'art. 2367 cod. civ. in tema di S.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle S.r.l. Per altro verso, la norma parallela (art. 2487 c.c., comma 2) non può essere estesa oltre l'oggetto specifico, rubricato "nomina e revoca dei liquidatori".

La riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. […] L'obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministrazione.

D'altra parte, l'inapplicabilità dell'art. 2367 cod. civ. porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l'inerzia ostruzionistica dell'amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall'ordine del giorno. Nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione”.

In caso di non funzionamento e/o inerzia dell'organo amministrativo il socio di una società di capitali, nello specifico caso di una s.r.l., nel caso sia titolare di almeno un terzo dell'intero capitale sociale può dunque chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.

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