Responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione per i debiti insoddisfatti

La Redazione
14 Marzo 2016

In caso di scissione, ciascuna società coinvolta è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti, ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c.

In caso di scissione, ciascuna società coinvolta è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti, ai sensi dell'art. 2506-quater, comma 3, c.c.; tale responsabilità solidale della beneficiaria non è subordinata ad alcun beneficium excussionis in senso proprio.

La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l'azione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c.: i due rimedi devono infatti ritenersi complementari, consistendo il primo in una tutela reale ex ante, e il secondo in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte.

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