Il principio SA Italia 250B e le guidelines del CNDCEC

La Redazione
16 Luglio 2015

La strada per i commercialisti è meno ostica grazie al documento pubblicato ieri e redatto dal CNDCEC e da Assirevi. Sul principio di revisione relativo alle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale, vengono fornite utili informazioni alle quali si accompagna l'individuazione, passo a passo, di tutte le verifiche e le procedure da seguire, comprese quelle ulteriori che il revisore, a seconda delle circostanze specifiche dell'incarico ed in relazione al proprio giudizio professionale, potrà pianificare e svolgere.

E' il primo documento applicativo di una serie di “guidelines” sui Principi di revisione entrati in vigore lo scorso gennaio - la cui adozione è obbligatoria a partire dai bilanci di quest'anno – promessi dal Consiglio a commercialisti e addetti ai lavori. Questo l'auspicio Presidente Longobardi: “che questo documento sia il primo di una serie di guidelines e tools che declinano in metodologie e procedure i nuovi principi di revisione, che il Consiglio nazionale ha contribuito, in maniera determinante, ad elaborare. Uno strumento concreto al servizio dei professionisti impegnati in una materia così rilevante”.

I principi di revisione nell'ordinamento nazionale. Il Documento ricorda in primo luogo che il principio SA Italia 250B è di matrice “prettamente italiana”, restando escluso dal novero dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) in vigore dal 1 gennaio 2015. Nel nostro ordinamento la necessità di tale principio sorge dalla circostanza che il revisore, oltre a tutte le attività cui è chiamato dai principi di revisione finalizzati all'espressione del giudizio sul bilancio, è obbligato a verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (così dispone l'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, nel riprendere il contenuto dell'abrogato 2409-ter c.c.).

Utilizzo facoltativo. Come specificato dal Consiglio, il documento “non deve in ogni caso essere considerato sostitutivo del Principio di Revisione SA Italia 250B (…) è rimessa al revisore la valutazione sul loro utilizzo, parziale o integrale, secondo il proprio giudizio professionale e le caratteristiche dello specifico incarico”.

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