Privilegio generale mobiliare anche il credito IRAP sorto prima del 2007

La Redazione
16 Agosto 2016

Il Credito IRAP, anche se riferito ad un periodo di imposta precedente al 2007, gode comunque del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c., così come già riconosciuto all'ILOR.

L'agente per la riscossione si insinuava nel Fallimento della O.C. s.r.l. per l'IRAP dell'anno 2006 e per l'aggio di riscossione, chiedendo venisse riconosciuto al credito il privilegio ex artt. 2752, n. 1, e 2778, n. 18, c.c.: il G.D. ammetteva il credito al passivo al rango chirografario. Veniva così proposta opposizione a tale decisione (nella causa interveniva anche l'Agenzia delle Entrate) e il Tribunale adìto, per quanto di interesse in questa sede, respingeva la domanda di riconoscimento del privilegio richiesto, ritenendo non sussistenti elementi idonei per procedere all'equiparazione tra IRAP e ILOR e attesa l'inammissibilità di un'applicazione analogica delle norme in tema di privilegi.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione dall'Agenzia delle Entrate, cui aderiva anche l'agente per la riscossione.
In particolare, veniva lamentato il mancato riconoscimento del privilegio richiesto in sede di ammissione al passivo fallimentare al credito IRAP per i periodi precedenti l'entrata in vigore del D.L. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007.

La Suprema Corte ha ribadito che il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c., espressamente esteso dall'art. 39 del D.L. 159/2007 ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta disciplina, in virtù di un'interpretazione estensiva (e non già analogica) del testo originario dell'art. 2752 c.c. giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito.
Tale interpretazione, sancisce la Cassazione, è da ritenersi giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina sia in merito al suo accertamento che alla sua riscossione.

La Corte ha così cassato il decreto del Tribunale impugnato e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. per emettere la decisione nel merito, ha riconosciuto il privilegio richiesto.

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