Privilegio generale mobiliare anche il credito IRAP sorto prima del 2007
16 Agosto 2016
L'agente per la riscossione si insinuava nel Fallimento della O.C. s.r.l. per l'IRAP dell'anno 2006 e per l'aggio di riscossione, chiedendo venisse riconosciuto al credito il privilegio ex artt. 2752, n. 1, e 2778, n. 18, c.c.: il G.D. ammetteva il credito al passivo al rango chirografario. Veniva così proposta opposizione a tale decisione (nella causa interveniva anche l'Agenzia delle Entrate) e il Tribunale adìto, per quanto di interesse in questa sede, respingeva la domanda di riconoscimento del privilegio richiesto, ritenendo non sussistenti elementi idonei per procedere all'equiparazione tra IRAP e ILOR e attesa l'inammissibilità di un'applicazione analogica delle norme in tema di privilegi. La Suprema Corte ha ribadito che il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c., espressamente esteso dall'art. 39 del D.L. 159/2007 ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta disciplina, in virtù di un'interpretazione estensiva (e non già analogica) del testo originario dell'art. 2752 c.c. giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito. La Corte ha così cassato il decreto del Tribunale impugnato e, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. per emettere la decisione nel merito, ha riconosciuto il privilegio richiesto. |