La quota sociale dell’accomandatario può essere sottoposta a sequestro penale

La Redazione
16 Settembre 2015

Il sequestro preventivo per equivalente può legittimamente avere ad oggetto la partecipazione sociale dell'indagato ad una s.a.s., in veste di accomandatario, ove non venga nominato un amministratore della quota stessa, posto che l'intuitus personae su cui si fonda il patto sociale rimane in tal caso intatto. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36929 depositata il 14 settembre.

Il sequestro preventivo per equivalente può legittimamente avere ad oggetto la partecipazione sociale dell'indagato ad una s.a.s., in veste di accomandatario, ove non venga nominato un amministratore della quota stessa, posto che l'intuitus personae su cui si fonda il patto sociale rimane in tal caso intatto. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36929 depositata il 14 settembre.

Il caso: reato tributario e sequestro della quota dell'accomandatario. La pronuncia di legittimità conclude il procedimento penale con cui veniva contestato all'indagato il reato tributario di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, con contestuale applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo relativo anche a quote sociali di proprietà dell'indagato in una s.a.s., in qualità di socio accomandatario.

L'indagato ricorre innanzi alla Corte di legittimità sostenendo, per quanto rilevante in questa sede, l'erronea applicazione della legge penale e la conseguente illegittimità del sequestro delle quote della s.a.s. per la generale “insequestrabilità” delle quote di società di persone.

La generale insequestrabilità delle quote di società di persone. La tesi difensiva non ha trovato accoglimento da parte dei giudici di legittimità. La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato l'impossibilità di procedere al sequestro di quote di società di persone in virtù del principio del favor creditoris ed in ragione della loro immaterialità, giungendo però a riconoscere la possibilità di esproprio delle medesime quote ove siano state rese liberamente trasferibili per volontà dei soci.

Il principio ha valore ancor più pregnante se riferito alla quota del socio accomandatario la quale, se non liberamente cedibile per previsione statutaria, non può essere in quanto tale oggetto di sequestro penale poiché in tal caso verrebbe meno la qualità di socio amministratore e assuntore del rischio d'impresa e con essa l'intuitus personae su cui si fonda il contratto sociale, provocando un danno agli altri soci estranei alla vicenda penale.

La quota sociale come bene e il sequestro per equivalente. Invocando gli artt. 2270 e 2305 c.c., la Suprema Corte prosegue argomentando in riferimento alla possibilità del creditore particolare del socio di sostituirsi ad esso facendo valere le proprie ragioni sulla quota spettante al socio stesso all'esito della liquidazione, circostanza dalla quale di desume la possibilità di procedere all'esecuzione forzata sulla quota sociale dopo la procedura di liquidazione.

Inoltre i giudici di legittimità ritengono doveroso ricordare che le quote sociali costituiscono beni in senso civilistico ex art. 810 c.c. e che il principio di natura civile dell'autonomia patrimoniale non si estende alla materia penale, ove la sola condizione della disponibilità di fatto da parte dell'indagato di beni, anche attraverso terzi, rende possibile il sequestro penale per equivalente.

In conclusione, nel caso di specie al sequestro della quota sociale, ritenuta nella disponibilità del ricorrente quale socio accomandatario, non è seguita la nomina di un amministratore della quota stessa, con la perfetta permanenza dell'intuitus personae su cui si fonda il patto sociale che non risulta in alcun modo leso dal solo fatto del sequestro. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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