Bancarotta per distrazione prefallimentare: la sentenza di fallimento è condizione obiettiva di punibilità

La Redazione
20 Febbraio 2017

La Cassazione Penale, con informazione provvisoria n. 3 depositata il 14 febbraio 2017, ha affermato che, con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità.

La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, all'udienza dell'8 febbraio 2017, esaminata la questione se, con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento vada qualificata, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, come elemento costitutivo del reato ovvero come condizione obiettiva di punibilità, ha affermato il principio di diritto secondo cui:

"La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità.

Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 158 c.p., dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si verifica tale condizione."

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