Il pignoramento delle quote di s.r.l. all'epoca del processo telematico

17 Maggio 2017

Il quadro normativo della fattispecie in analisi, è variegato e particolare rispetto alle canoniche procedure esecutive regolamentate dal codice di procedura civile.La procedura in esame trova infatti la sua fonte normativa nell'art. 2471 c.c.
Il quadro normativo

Il quadro normativo della fattispecie in analisi, è variegato e particolare rispetto alle canoniche procedure esecutive regolamentate dal codice di procedura civile.

La procedura in esame trova infatti la sua fonte normativa nell'art. 2471 c.c..

Per quanto di interesse occorre altresì considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 132/2014 (convertito in l. n. 162/2014), la formazione del fascicolo dell'esecuzione avviene a cura dell'avvocato; l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 (riformato proprio dalla novella in esame) prevede infatti che «a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c.. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis».

Come si nota, è assente ogni riferimento all'art. 2471 c.c. e alla fattispecie del pignoramento di quote sociali, sicché occorre valutare se la fattispecie in esame possa essere sussunta all'interno di una delle tre procedure esecutive contemplate dal codice di rito ed essere così assoggettata al “regime telematico” introdotto dal d.l. n. 132/2014.

La natura del pignoramento di quote sociali

La giurisprudenza, anche quella più recente, insegna che la nuova formulazione dell'art. 2471 c.c. ha recepito il prevalente orientamento di dottrina e giurisprudenza, prevedendo che il pignoramento di quote di società si esegue mediante notificazione alla società e iscrizione nel registro delle imprese e non nelle forme del pignoramento presso terzi. Dunque la notificazione alla società non è finalizzata alla comparizione in udienza del suo legale rappresentante, ma unicamente a rendere edotta la società delle vicende concernenti un socio (nel recente passato, prima dell'abolizione del libro soci di cui al d.l. n. 185/2008, la comunicazione alla società aveva anche la funzione di consentire l'annotazione del pignoramento nel libro soci). Secondo l'opinione preferibile (fatta propria da Cass. n. 13903/2014), la formalità strettamente esecutiva del pignoramento è l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (così Trib. Torino, ord. 6 ottobre 2016).

Nonostante alcune voci contrarie (da ultimo v. Trib. Milano, decr., 13 ottobre, 2016), l'opinione prevalente in giurisprudenza è dunque che il pignoramento di quote sociali costituisca una forma di esecuzione a sé stante nella quale, ad esempio, l'iscrizione del pignoramento presso il registro delle imprese ha efficacia costituiva e non di mera pubblicità, sicché ci si trova in presenza di una fattispecie a formazione progressiva che presuppone sia la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e alla società detentrice delle quote, sia la successiva iscrizione nel registro imprese.

È così evidente che l'ipotesi è del tutto peculiare e poco si presta ad essere sussunta negli schemi di cui agli artt. 518, 543 o 557 c.p.c..

La compatibilità tra il pignoramento di quote sociali e il processo civile telematico

Alla luce di quanto precede, la considerazione circa la problematicità di adattamento della procedura esecutiva alle disposizioni sul processo telematico è intuitiva.

Il problema interpretativo maggiore è invero posto dall'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, che possiamo così scomporre ed analizzare:

  • nei processi esecutivi di cui al libro III c.p.c. la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione (la disposizione concernente l'esclusività del deposito telematico si applicherebbe dunque alle sole procedure esecutive contemplate dal codice di procedura civile e non al pignoramento di quote sociali);
  • a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (questa parte della norma fa invece riferimento a tutte le procedure esecutive, sicché è applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 2471 c.c.);
  • unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c.. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'art. 16-decies (di nuovo, manca ogni riferimento all'art. 2471 c.c.).

Dall'analisi che precede parrebbe dunque che, nel caso in esame, l'unico incombente da esperirsi in via telematica sia il deposito della nota di iscrizione a ruolo, non invece il deposito il deposito dei titoli, essendo assente il riferimento all'art. 2471 c.c. nell'ultimo periodo dell'articolo in commento. Sennonché tale ipotesi non sarebbe percorribile in via pratica dal momento che gli schemi ministeriali dettati per l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per via telematica non consentirebbero il deposito della sola nota di iscrizione a ruolo.

Occorre dunque cercare una soluzione che, coniugando pratica e diritto, consenta di addivenire alla corretta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. A tal fine può senz'altro essere d'aiuto l'art. 16-decies, d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale i difensori «quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento».

La norma conferisce quindi un potere generale di attestazione di conformità che potrà essere applicato certamente all'atto di parte in possesso del difensore (l'atto di precetto) e all'atto di provenienza processuale in possesso di costui (il titolo esecutivo) e che pare equo applicare anche all'atto di pignoramento di quote sociali che è comunque un atto di parte, seppur complesso in quanto contenente anche l'intimazione di competenza dell'ufficiale giudiziario.

Un ultimo scoglio da superare, al fine di procedere con l'iscrizione a ruolo per via telematica, è poi la scelta dello schema XSD da utilizzare; come detto, mancando schemi ad hoc per il pignoramento di quote sociali dovrà essere utilizzato uno di quelli esistenti dettati, lo ricordiamo, per i pignoramenti mobiliare, immobiliare e presso terzi. A tal fine si ritiene che la scelta debba cadere sul pignoramento mobiliare più che altro per considerazioni di ordine pratico legate alla maggior semplicità e alla minor specificità dei dati richiesti.

In conclusione

In conclusione si ritiene che l'interpretazione proposta sia in grado di conferire una buona base di compatibilità normativa tra pignoramento di quote sociali e processo telematico. Peraltro, non si può non evidenziare come la soluzione ideale sarebbe un intervento (finalmente) chiarificatore a livello di normazione primaria; l'operazione ermeneutica lascia zone d'ombra che solo il legislatore potrebbe risolvere; ad esempio: quid iuris nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da un titolo di credito? In tal caso, a rigore, il difensore non potrebbe compiere l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16-decies, d.l. n. 179/2012, non trattandosi di atto di parte o di atto di formazione giudiziale, eppure si dovrà provvedere comunque alla scansione e al deposito telematico perché diversamente non sarebbe possibile l'iscrizione a ruolo della procedura. A livello pratico ogni problema sarebbe eventualmente risolto con il successivo deposito dell'originale in cancelleria ma è evidente che si tratta pur sempre di vischiosità che non facilitano il compito degli operatori di giustizia e che prestano il fianco ad eccezioni, certamente infondate, che rischiano di allungare i tempi processuali a scapito delle esigenze di celerità sottese al processo esecutivo.

Fonte: ilProcessotelematico.it

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