L’azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori

La Redazione
17 Maggio 2017

In tema di responsabilità degli amministratori, una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.

In materia di responsabilità degli amministratori, non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, ma è necessario che, al fine di consentire alla controparte di preparare adeguata difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, la causa petendi sia sin dall'inizio del giudizio contenuta nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto sociale.

Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore, è necessario tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende in modo causalmente connesso.

In tema di responsabilità degli amministratori, una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.

La prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. inizia a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente conoscibile dai creditori, con presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento e spettanza al convenuto dell'onere della prova della eventuale diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

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