Violazione degli obblighi di amministratore ed esclusione dell’unico socio accomandatario
22 Aprile 2015
La violazione degli obblighi inerenti alla qualità di amministratore può comportare oltre alla revoca dell'amministratore (ex art. 2259 c.c.) anche l'esclusione del socio (ex art. 2286 c.c.) soltanto allorquando le violazioni siano così gravi da incidere anche sul rapporto società-socio, non essendovi coincidenza automatica tra le due fattispecie; richiedendo, anzi, l'art. 2286 c.c. il requisito della gravità nell'inadempimento ai fini dell'esclusione del socio. (Nella specie, atteso che ai fini dell'esclusione del socio accomandatario non rileva in modo automatico la violazione di una qualsiasi norma di legge – come la norma di natura tributaria -, bensì la violazione della disciplina che regola il rapporto contrattuale societario, ed in difetto di inadempimento grave, il Tribunale ha dichiarato illegittima la delibera impugnata). |