La modifica dei diritti di partecipazione amministrativa legittima il recesso del socio dissenziente

La Redazione
17 Settembre 2015

Il diritto di recesso del socio di s.p.a., come risultante dalla riforma del 2003, risulta maggiormente aderente alla posizione del dissenso del socio di minoranza rispetto a modificazioni statutarie e ad altre vicende significative per l'assetto societario.

Il diritto di recesso del socio di s.p.a., come risultante dalla riforma del 2003, risulta maggiormente aderente alla posizione del dissenso del socio di minoranza rispetto a modificazioni statutarie e ad altre vicende significative per l'assetto societario. Ne consegue che le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci - rilevanti ai sensi dell'art. 2437 c.c. – possono sussistere anche in caso di modifiche agli aspetti di partecipazione amministrativa dei soci, come nel caso dell'eliminazione del diritto del socio di presentare la lista per la nomina del cda previsto dallo statuto. Ove la relativa delibera sia stata assunta con esclusione di alcuni soci, questi sono dunque legittimati ad esercitare il diritto di recesso, sulla base della determinazione del valore di liquidazione delle azioni che deve essere presentata dagli amministratori nei quindici giorni antecedenti alla convocazione dell'assemblea.

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