Società in concordato: criteri di redazione del bilancio e impugnazione delle delibere

La Redazione
03 Febbraio 2017

Anche nell'esercizio precedente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, una società può procedere alla redazione del bilancio secondo i criteri di liquidazione: l'art. 2423-bis c.c. sui principi di redazione di bilancio impone di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio; in caso di prevedibile messa in liquidazione della società nel corso dell'esercizio successivo gli amministratori possono tener conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio.

Anche nell'esercizio precedente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, una società può procedere alla redazione del bilancio secondo i criteri di liquidazione: l'art. 2423-bis c.c. sui principi di redazione di bilancio impone di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio; in caso di prevedibile messa in liquidazione della società nel corso dell'esercizio successivo gli amministratori possono tener conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio.

Il concordato preventivo non comporta la dissoluzione dell'ente e non fa venir meno l'interesse del socio ad ottenere l'accertamento della veridicità e attendibilità del bilancio e al controllo sull'operato degli amministratori. Di conseguenza, l'apertura della procedura concordataria non priva i soci dell'interesse ad agire per l'impugnazione delle delibere assembleari di approvazione del bilancio.

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