Responsabilità per indebito rimborso dei finanziamenti dei soci
18 Gennaio 2017
Sussiste la responsabilità dei soci che abbiano distratto in proprio favore, in assenza dei presupposti di legge, il corrispettivo incassato per la cessione di un bene aziendale, ritenendo illegittimamente che ciò costituisse la restituzione di precedenti corresponsioni in favore della società. La qualificazione - in termini di apporto di capitale o di finanziamento soci – dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, ma in difetto di una chiara manifestazione di tale volontà la suddetta qualificazione giuridica della dazione economica eseguita dal socio può essere ricavata dalla terminologia adottata nel bilancio, giacché soggetto all'approvazione dei soci: la parte che intende qualificare l'apporto come finanziamento (per aver diritto alla restituzione) deve dare prova di tale imputazione.
Anche a voler qualificare come finanziamento la corresponsione eseguita da un socio in favore della società, è illegittima la restituzione di tale apporto se compiuto in contrasto con il regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c., in presenza dei presupposti di cui al secondo comma. |