Finanziamenti dei soci e accesso alla procedura concordataria

La Redazione
18 Dicembre 2015

La natura postergata di un credito ex art. 2467 c.c. deve affermarsi nel caso in cui il credito a favore del socio sia sorto a fronte di prestazioni di beni o servizi in un periodo in cui la società era in situazione di squilibrio finanziario tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.

La natura postergata di un credito ex art. 2467 c.c. deve affermarsi nel caso in cui il credito a favore del socio sia sorto a fronte di prestazioni di beni o servizi in un periodo in cui la società era in situazione di squilibrio finanziario tale per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, situazione riscontrabile anche nel caso in cui i soci abbiano effettuato forniture nel periodo immediatamente antecedente alla messa in liquidazione della società in misura quantitativamente superiore rispetto a quelle degli anni precedenti (elemento da cui desumere la consapevolezza dei soci circa la condizione economica in cui versava la società), e ciò indipendentemente dal fatto che i soci si fossero o meno determinati a presentare una proposta concordataria.

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