Responsabilità degli amministratori: profili processuali

La Redazione
06 Gennaio 2016

Le azioni di responsabilità degli amministratori rientrano tra le ipotesi di responsabilità oggettiva e hanno dunque natura risarcitoria, essendo finalizzate alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso.

Le azioni di responsabilità degli amministratori rientrano tra le ipotesi di responsabilità oggettiva e hanno dunque natura risarcitoria, essendo finalizzate alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso: per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale.

Laddove l'azione sociale di responsabilità sia stata esercitata dal socio, si verte nell'ipotesi di litisconsorzio necessario della società in quanto il danno invocato dall'attore costituisce il riflesso di quello subito dal patrimonio sociale. Inoltre, se l'amministratore danneggiante ricopre ancora la carica sociale al momento dell'instaurazione del giudizio, la società deve essere convenuta nella persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

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