Ancora sul contratto quadro non sottoscritto dall’intermediario: alle S.U. il rischio della nullità selettiva

La Redazione
18 Maggio 2017

Viene rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla rilevanza dell'exceptio doli, sollevata per paralizzare l'uso selettivo della nullità del contratto quadro di investimento non sottoscritto dall'intermediario.

Viene rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla rilevanza dell'exceptio doli, sollevata per paralizzare l'uso selettivo della nullità del contratto quadro di investimento non sottoscritto dall'intermediario.

A pochi giorni di distanza dalla precedente rimessione alle S.U., in merito, appunto, alla necessità o meno di una sottoscrizione ad substantiam del contratto quadro (Cass. Civ. n. 10447/2017, si veda la news, in questo portale), la Cassazione, con ordinanza n. 12388, solleva una ulteriore questione, strettamente connessa alla precedente, su cui si rende necessario l'intervento delle Sezioni Unite.

La vicenda. Un investitore chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità, o annullabilità o comunque l'inefficacia, del contratto di investimento stipulato con una Banca, relativo all'acquisto di un pacchetto di obbligazioni, lamentando l'invalidità del contratto quadro in quanto non sottoscritto dall'intermediario. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e accolta dalla Corte d'Appello e la vicenda giungeva in Cassazione.

Il requisito di forma ad substantiam del contratto e la prima rimessione alle S.U. Una vicenda del tutto analoga è già stata rimessa al Primo Presidente, per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite: la questione relativa alla necessità di una sottoscrizione anche da parte dell'intermediario del contratto quadro di investimento, a pena di nullità, è stata oggetto di contrastanti soluzioni giurisprudenziali; da qui l'esigenza, riscontrata dalla sentenza n. 10447/2017, di pervenire a una definizione della seguente questione, di particolare rilevanza: se, a norma dell'art. 23 TUF, “il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga accanto a quella dell'investitore anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario”.

L'ulteriore questione della nullità selettiva. Con la presente ordinanza, la Cassazione ravvisa un altro profilo di particolare importanza, passibile di rimessione: nell'ipotesi in cui le S.U. intendano confermare l'orientamento da ultimo prevalso (Cass. Civ. n. 8395/2016, secondo cui la produzione in giudizio del contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta imposto a pena di nullità dall'art. 23 TUF), le stesse S.U. dovrebbero esaminare anche l'aspetto strettamente correlato, relativo all'impugnazione selettiva e in mala fede dell'investitore.

Trattandosi di una nullità di protezione, infatti, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto: ebbene, si ravvisa un possibile “uso selettivo od opportunistico della nullità” da parte dell'investitore, che in presenza di un contratto quadro non sottoscritto dalla Banca avrebbe, quindi, la possibilità di tenere fermi gli effetti positivi dell'investimento e paralizzare, con l'eccezione di nullità, le operazioni ad esito negativo.

Al fine di scongiurare questo sfruttamento opportunistico della normativa di tutela dell'investitore, l'intermediario potrebbe essere indotto ad opporre l'exceptio doli generalis, in tutte le ipotesi in cui il cliente proponga una domanda di nullità selettiva in mala fede.

La rimessione alle S.U. Da qui la rimessione della causa al Primo Presidente: nel caso in cui venga affermata la necessità ad substantiam della sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, la Corte dovrebbe esaminare anche la rilevanza dell'exceptio doli, sollevata per paralizzare l'uso selettivo della nullità, e pronunciarsi anche sulla contrarietà a buona fede della pretesa di far valere il difetto di forma del contratto quadro per porre nel nulla solo alcune delle operazioni compiute.

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