Notizie “vere” e “false” nell’ambito del bilancio d’impresa

Marco Zanchi
Francesco Rubino
18 Luglio 2016

Il metodo di calcolo utilizzato per la lettura di dati di bilancio non può essere qualificato in termini di falsità o verità essendo l'espressione di un apprezzamento di tipo valutativo che origina dall'impiego di modelli matematico-finanziari (nel caso di specie, la Corte ha affermato che il calcolo del mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato e pertanto non può essere assoggettato ad un giudizio di verosimiglianza).
Massima

Il metodo di calcolo utilizzato per la lettura di dati di bilancio non può essere qualificato in termini di falsità o verità essendo l'espressione di un apprezzamento di tipo valutativo che origina dall'impiego di modelli matematico-finanziari (nel caso di specie, la Corte ha affermato che il calcolo del mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato e pertanto non può essere assoggettato ad un giudizio di verosimiglianza).

Il caso

Il Presidente di Abusdef è stato sanzionato da parte di Consob per aver diffuso stime relative all'ammontare del mark to market di un primario istituto di credito tali da influenzare negativamente l'andamento delle quotazioni del titolo azionario. Nello specifico, le dichiarazioni oggetto di contestazione avevano attribuito al gruppo bancario una perdita subita dai clienti che avevano effettuato operazioni in strumenti finanziari derivati per un valore molto più alto (4 o 5 miliardi) rispetto a quello dichiarato dall'istituto (1 miliardo). La Corte d'Appello ha annullato il provvedimento sanzionatorio escludendo che nel caso di specie le dichiarazioni “incriminate” potessero essere definite false o fuorvianti, in quanto dirette a manifestare la mera preoccupazione del Presidente di un'associazione dedicata alla tutela dei risparmiatori circa una situazione oggettivamente grave e seria.

La Consob è ricorsa in Cassazione lamentando che le dichiarazioni oggetto di sanzione non corrispondessero in termini quantitativi alla reale esposizione così come rappresentata nella relazione di gestione dell'istituto di credito a corredo del bilancio consolidato.

Le questioni giuridiche

Proprio una valutazione in questi termini (esposizione mark to market) è alla base del recente arresto giurisprudenziale n. 9644/2016 della Corte di Cassazione che, giudicando un presunto caso di manipolazione del mercato ex art. 187-ter T.U.F., ha analizzato i presupposti tipici dell'istituto prendendo le mosse dalla controversa definizione del concetto di notizia “vera” o “falsa” nell'ambito del mercato finanziario.

Nel caso di specie, il Presidente di Abusdef era stato destinatario di una sanzione da parte dalla Consob per aver diffuso – secondo l'organo di vigilanza – notizie false e fuorvianti in relazione all'ammontare del mark to market tali da influenzare negativamente l'andamento delle quotazioni del titolo di un primario istituto di credito. Nello specifico, le dichiarazioni oggetto di indagine avevano attribuito al gruppo bancario una perdita subita dai clienti che avevano effettuato operazioni in strumenti finanziari derivati per un valore molto più alto (4 o 5 miliardi) rispetto a quello dichiarato dall'istituto (1 miliardo). La censura dell'organo di vigilanza si basava sulla differenza dell'esposizione marcata dall'istituto di credito all'interno del suo bilancio - costituita dal problema delle perdite della clientela in strumenti finanziari - rispetto a quella contenuta nelle dichiarazioni pubbliche del presidente Adusbef, nonché della capacità decettiva delle dichiarazioni stesse, capaci di influenzare negativamente l'andamento delle quotazioni del titolo dell'istituto bancario. In materia penale, a norma dell'art. 185 T.U.F. si richiede inoltre che le notizie siano false, nel senso di non conformi al vero, che siano in grado di influire sulla percezione della realtà finanziaria da parte degli utenti del mercato, rappresentando falsamente o simulando l'esistenza di elementi di fatto e che siano divulgate intenzionalmente al fine di disorientare le scelte di mercato.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha analizzato il dettato della norma, al cui comma 1 sanziona la condotta di colui che diffonde “informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari”, delineando il significato disgiuntivo attribuito alla congiunzione esplicativa “ovvero”, che ha la funzione di rafforzare la prima disgiunzione, ossia quella tra notizie “false” e “fuorvianti”. In ossequio alla sentenza in commento, la differenza – non rilevata nei precedenti gradi di giudizio – risiede nel fatto che, per essere false ,le notizie devono essere “oggettivamente non vere”, mentre per essere fuorvianti devono essere tali da indurre “all'errore circostanziando un fatto vero con aggiunte od omissioni suggestive, volte a deviare dal suo ordito logico il ragionamento operabile sul fatto stesso”.

Secondo la Corte, quindi, “false” sono solo le notizie oggettivamente non vere; “fuorvianti”, invece, quelle che “inducono all'errore circostanziando un fatto vero con aggiunte od omissioni suggestive, volte a deviare dal suo ordito logico il ragionamento operabile sul fatto stesso”.

Tuttavia la Suprema Corte parte dall'assunto di ritenere ontologicamente pregiudiziale un'indagine non sulla falsità o meno delle dichiarazioni, bensì sulla capacità delle stesse di integrare una “notizia” e solo ad esito positivo di tale valutazione, comprenderne la potenziale capacità manipolativa. Diversamente dall'impostazione tenuta dalla Corte territoriale, la Corte muove quindi dall'analisi del concetto di notizia, ossia quando essa sia riferibile a un fatto storicamente inteso o, all'opposto, quando si tratti di un “giudizio di valore che a sua volta implica un apprezzamento libero di cose o situazioni”.

Mentre, infatti, il giudizio critico è strettamente e inscindibilmente legato al fatto (storico) in considerazione, il giudizio di valore implica un grado variabile di libero apprezzamento, che, a seconda della sua estensione, prende comunque le distanze dal proprio oggetto. In caso si versi in quest'ultima ipotesi, infatti, la componente soggettiva rende impossibile qualificare il fatto oggetto di giudizio in termini di “verità” o “falsità”.

L'oggetto della contestazione verte sulla dimensione effettiva del mark to market ed è, Secondo la Suprema Corte, riconducibile alla seconda delle due ipotesi.

Definendo il mark to market come il c.d. “costo di sostituzione”, ossia il prezzo dettato dal mercato in un dato momento storico per l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto e, dunque, il prezzo che i terzi sosterrebbero per subentrare nel medesimo, la Corte lo qualifica come una grandezza monetaria teorica, non di un vero e proprio prezzo di mercato, il cui ammontare può essere influenzato da differenti fattori, quali “la maggiore o minore volatilità del prodotto e l'up-front”, ovvero “l'eventuale flusso di cassa dal portafoglio finanziario strutturato che viene regolato al momento della conclusione dell'operazione in derivati” (art. 1, comma 3, lett. i), Reg. concernenti i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 62, comma 3, D.L. 112/2008, conv. con mod. dalla L. 133/2008, così come modif. e integr. dall'art. 3, comma 1, L. 203/2008).

Per calcolare il valore del mark to market è dunque necessario l'impiego di modelli matematico–finanziari, unitamente all'adozione di scelte metodologiche “che scontano un inevitabile tasso di opinabilità tecnica”. È dunque un “metodo di valutazione delle attività finanziarie che non esprime affatto un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato [in caso di risoluzione anticipata](Cass. Pen., 16 dicembre 2011, n. 47421. Si tenga oltretutto presente che i valori stimati “mark to market” sono estremamente sensibili anche ad impercettibili variazioni dei tassi di interesse di mercato. In linea di massima salgono quando i tassi scendono e viceversa: instabili e quindi tutt' altro che “veri” o “falsi”)”.

Osservazioni

Il contesto: ragioneria, economia aziendale e diritto

La ragioneria è disciplina empirica di semeiotica scritturale aziendale (a sua volta tripartibile in semantica, sintattica e pragmatica). Non rileva “fatti” ma “fenomeni” aziendali, traducendoli successivamente in scritture contabili; l'indagine si rivolge dunque a quantità-valori veri solo in quanto fattuali: prezzi e altre variabili economiche esprimibili in moneta (A. Canziani, Lezioni di Economia Aziendale, Padova, 2014, III ed., 108 e ss.), i cui concreti valori si formano altresì solo all'atto dello scambio, prendendo solo allora manifestazione materiale ed effettiva: i valori economici del sistema possono essere già perfezionati al momento del contratto ma la loro formazione concreta ed effettiva e soprattutto precisa si manifesta come tale solo al momento dello scambio.

Attraverso la semantica, attività economiche e risorse vengono significati tramite linguaggi, rappresentati poi in rilevazioni (bilanci, sintattica). Spetta alla pragmatica polarizzare i fini della ragioneria per i soggetti fruitori e le informazioni successive che ne derivano. La tecnica della partita doppia è finalizzata alla rilevazione degli accadimenti aziendali (i “fenomeni”, gli “eventi”). Le scritture contabili sono la rappresentazione dei movimenti economico e/o finanziari di un'azienda che ne evidenziano gli andamenti di gestione: risale al 1908 lo studio monografico di Alfredo De Gregorio, Il bilancio delle società anonime, Milano, 1938, che assieme allo scritto di Maffeo Pantaleoni del 1910 (Alcune osservazioni sull'attribuzione di valore in assenza di formazione di prezzi di mercato, in Erotemi di Economia, II, Bari, 1925) ed al pre-zappiano Le Valutazioni di bilancio di Gino Zappa (Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle Società per Azioni, Milano, 1910) evidenziano enucleate le due diverse concezioni, quella cosiddetta giuridica e quella cosiddetta economica,che coesistendo entrambe indistinte nella funzione dei documenti di bilancio e nelle sue discipline, ne permeano da oltre un secolo il nucleo del dibattito aziendalistico e giurisprudenziale (sul tema, R. Camodeca, Il bilancio dell' impresa nel diritto positivo italiano dai Codici Reali (1942) al D. LGS 127/1991, in Aa.Vv., Computisti, ragionieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina tra Otto e Novecento (a cura di M. Martini - L. Zan), Padova, 2001).

Nella concezione economicadi Maffeo Pantaleoni, ripresa poi in parte da Mazza nel '97 (G. Mazza, Problemi di assiologia aziendale, Milano, 1997), il bilancio è sistema di simboli, non di verità, il cui significato è fortemente influenzato dalle finalità del medesimo: è quindi ontologicamente polimorfico, non veroper definizione e per sua natura non perimetrabile da norme cogenti: le riflessioni di Pantaleoni sono alla base dell'edificazione della Teoria economico-aziendale delle valutazioni di bilancio che a partire dalla celebre Prolusione zappiana del ‘26 a Venezia (G. Zappa, Tendenze nuove negli studi di ragioneria, discorso inaugurale dell'anno accademico 1926-27 nel R. Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia, 1927), costituiscono ancor oggi la più autorevole e consolidata disciplina scientifica all'argomento.

I principi di formazione del bilancio di esercizio

La materia del bilancio di esercizio viene per la prima volta disciplinata in modo ordinato con l'avvento del Codice Civile del 1942, nel quale il quadro legislativo è volto a ordinare in modo distinto obiettivi (art. 2423 c.c.), contenuti (art. 2424 c.c.) e soprattutto regole di formazione del rendiconto annuale delle società (artt. 2425, 2426, 2427, 2429 c.c.): l' art. 2423 in particolare invoca che gli amministratori debbano redigere il bilancio di esercizio “con” il conto dei profitti e delle perdite e la relazione degli amministratori (il “con” quasi a significare che documento centrale sia lo Stato Patrimoniale), in una visione ancora velatamente bestana e patrimonio-centrica dell'azienda, laddove dal '26 la dottrina (tuttora) prevalente pone al centro delle osservazioni dell'economia d'azienda la redditivitàprospettica.

Criteri guida e dominanti sono quelli di chiarezza e precisione(art. 2423 c.c.), che superano ed archiviano quelli di evidenza e verità del Codice di Commercio del 1882, accanto a quelli di continuità, competenza e soprattutto, ad aprire ampi margini di discrezionalità interpretativa e successive interminabili dispute dottrinali, avverso o quantomeno contradditorio con quello di verità, il principio della prudenza.

Non vi è nel Codice del 1942 una precisa presa di posizione circa l'utilizzo del bilancio come strumento di informazione di terzi (in tale direzione per la prima volta il Tribunale di Milano nel 1968 con la sentenza del 23 dicembre 1968), mentre negli anni ‘50-‘60 divampa il dibattito dottrinale giurisprudenziale-aziendalistico (infra ed intra) incentrato soprattutto sul tema delle riserve occulte e delle cosiddette politiche di bilancio: nel 1957 Guido Rossi in Utile, riserve e dividendi, Giuffrè, 1957, afferma in sintesi che la determinazione di valori, di per sé soggettivi è fortemente legata alla molteplicità degli scopi dei soggetti economici, e quindi è di fatto impossibile rilevare dal bilancio qualsivoglia verità oggettiva ed univoca.

A valle delle importanti modifiche legislative del 1974, che riformando la Società per Azioni innovano profondamente la disciplina bilancistica del Codice Civile sotto l'influenza prevalente di principi di giurisprudenza maturati in ambito milanese, tra i quali rilevano ai nostri fini soprattutto l'introduzione di una classificazione di valori secondo principi di natura ed origine contabile (componenti cosiddetti straordinari e cosiddetti ordinari, un principio teoreticamente debole e contradditorio che mina la concezione zappiana di unitarietà spazio-temporale dell' azienda: si veda anche: Mazza, op. cit.)ed anche tra valori a cosiddetta determinazione soggettiva e valori a cosiddetta determinazione oggettiva(dissentiamo su questo punto dal pregevole lavoro, del quale peraltro restiamo gratamente e fortemente debitori, di R. Cadomeca, op. cit., 216, che osserva risultare tale impianto “pienamente coerente con la sistematica reddituale zappiana”), vi è una significativa apertura all'introduzione di contributi di prassi professionale (i cosiddetti “principi contabili”, di ispirazione prevalentemente e prioritariamente anglo-sassone e pertanto di matrice Pierce-James pragmatizzante ed alquanto “patrimonialista”, poco omogenei con i pur contrastati contributi dottrinali italiani, sia giuridici che aziendalistici (questi ultimi oramai di prevalente matrice zappiana e pertanto con un focus spinto sulla capacità reddituale prospettica dell' azienda piuttosto che sulla sua situazione storico-patrimoniale): tali principi, elaborati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti insieme al Consiglio nazionale dei Ragionieri sulla base di standard internazionali costituiscono ancor oggi una forma mediata di diritto, peraltro con adozione obbligatoria per le Società quotate quale base di riferimento ove non contrastante con l'ordinamento (delibera Consob 8 aprile 1982, n. 1079): da questo momento, non senza battaglie dottrinali a latereprende forza la visione di un bilancio quale prevalente strumento di informazione a terzi.

True and fair view

Il 25 luglio 1978 viene approvata in sede di Consiglio di Ministri della Comunità la IV Direttiva Comunitaria, per la verità già in preparazione da anni prima nella quale si introduce, quale norma-target per la formazione dei bilanci di esercizio in sede europea, il concetto tutto anglosassone della true and fair view, del tutto alieno alla tradizione aziendalistica italiana ed anche a quella giuridica, introducendo un processo di ibridazione di differenti visioni coesistenti sul medesimo documento contabile che sarà poi genesi delle ancor recenti contraddizioni e della congerie di prese di posizione all' argomento(qui, si veda A. Canziani, Critica della true and fair view quale pseudo-concetto empirico, in AA.VV., Studi in onore di Ubaldo De Dominicis, Trieste, 1997; Id., Per il ritorno a una concezione classica in tema di bilancio di esercizio, in AA.VV., Scritti in memoria di Lello D' Oriano, Padova, 1997) il fine ultimo del bilancio di esercizio diventa pertanto la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria (con una priorità anche lessicale del focus sul contenuto patrimoniale) nonché del risultato economico dell'esercizio; negli anni '90, come osserva Camodeca al proposito (Camodeca, op. cit., 232), la produzione scientifica si concentra pertanto su analisi interpretative delle norme giuridiche vigenti, talvolta ingenuamente, poiché la rilevazione di fenomeni aziendali insita per sua stessa natura nella redazione del bilancio con le migliori tecniche, non può che rimanere un atto in gran parte soggettivo, per la natura stessa ondivaga e sensibile ai mutamenti di stato dei fenomeni rilevati e dell' ambiente circostante, renitenti ontologicamente a divenire “fatti”, ancor meno “fatti giuridici” o “verità” (perlomeno fino a quando la relativa transazione monetaria non si sia effettivamente verificata, come nella maggior parte delle voci stimate e/o congetturali) e tantomeno quindi a generare notizie “vere” o “false” in senso assoluto.

Allo stato attuale le regole che disciplinano la formazione del bilancio di esercizio in Italia sono determinate da un coacervo (spesso di natura compromissoria) di regole e norme tecniche necessarie emanate da differenti organismi di differente ambiente tecnico-giuridico-culturale, a partire dall'art. 2423 ss. c.c., con il concorso via via nel tempo ed anche a seconda della condizione di società quotata o non quotata su mercati regolamentati dei principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, dal 2001 completati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dei principi contabili internazionali IFRS, cioè gli standard contabili dell' International Accounting Standards Board (IASB), oltre alle norme fiscali utilizzate soprattutto in funzione della valutazione in bilancio della fiscalità anticipata e differita (E. Santesso - U.Sostero, I principi contabili per il bilancio di esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche, Milano, 2016); del resto la stessa nota introduttiva sui lavori del IV Gruppo della Commissione Vietti per la riforma societaria (2001-2002) presieduta da Luigi Guatri evidenzia tutte le difficoltà per l' adozione di criteri oggettivi, definitivi e “veri” una volta per tutte (“[…]i beni intangibili assumono nell' impresa peso crescente […] sono inoltre difficilmente misurabili nel loro valore e la loro durata è spesso indefinita nel tempo […] il risultato contabile di esercizio (utile netto) è solo una parte del “vero” risultato economico (sfugge ai conti la creazione o distruzione di beni intangibili; sfugge le dinamica dei rischi; sfugge la dinamica dei valori di mercato; sul punto, L. Guatri, La quantificazione nell' economia aziendale, in L. Guatri (a cura di), Economia aziendale com' era e com'è, Milano, 2015).

La notizia aziendale al vaglio della giurisprudenza

Negli ultimi mesi la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. V 30 luglio 2015 n. 33774; Cass. Pen., sez V, 22 febbraio 2016 n. 6916; Cass. Pen. Sez V 12 gennaio 2016 n. 890; Cass. Pen. sez. un., 27 maggio 2016, n. 22474, tutte in questo portale) e la migliore dottrina penalistica (tra gli interventi più decisivi, M. N. Masullo, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi, in Dir. Pen. Cont., 2015; V. Manes, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, in Dir. Pen. Cont., 2015; F. Mucciarelli, Falso in bilancio e valutazioni: la legalità restaurata dalla Cassazione, in Dir. Pen. Cont., 2016; M. Scoletta, Le parole sono importanti? Fatti materiali, false valutazioni di bilancio e limiti all'esegesi del giudice penale, in Dir. Pen. Cont., 2016; M. Lanzi, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale: politica criminale a confronto con la crisi della legalità, in Dir. Pen. Cont., 2016) si sono prodigate nell'analizzare i contorni e gli effetti giuridici della “notizia” aziendale e, nello specifico, quando essa può legittimamente ricondursi nell'alveo di un “fatto storico” o di un “giudizio di valore”.

Le notizie aziendali - in senso lato intese quali comunicazioni sociali, dati contabili e di bilancio - incarnano quell'attività di pubblica informativa dei dati d'impresa che trova la sua ratio nella riduzione dell'asimmetria informativa (a questo proposito, ex multis, A. Macchiati, Decisioni finanziarie e mercati dei capitali, Bologna 1992) tra investitore (capitale) e impresa (luogo degli investimenti) affinché i primi possiedano idonei strumenti per l'accesso al sistema finanziario, alla conseguente assunzione dei rischi ed alla selezione degli investimenti. L'attenzione alla comunicazione informativa del dato aziendale (sia esso bilancistico o meno) assume pertanto una connotazione decisiva in quanto incide inevitabilmente sulle scelte degli stakeholders e, tra essi, degli investitori economici che analizzano il rischio d'investimento.

Il rinnovato (E. Amati, Abusi di mercato e sistema penale, in Itinerari di diritto penale, Torino, 2012, 12) interesse del dibattito giuridico sulla natura della “notizia aziendale” e della sua qualificazione giuridica è da attribuirsi alla recente novella L. n. 69/2015 che ha modificato la fattispecie delle false comunicazioni sociali ingenerando – anche a causa di una malcelata assenza di un'interpretazione autentica – equivoci sulla permanenza, o meno, dei falsi cd. valutativi nell'ambito del giudizio penale. Una così cospicua produzione giurisprudenziale e dottrinale ha rinnovato il dibattito intorno al diritto penale del mercato finanziario cui oggi è richiesta – atteso il ruolo sempre crescente del ricorso agli strumenti finanziari (R. Zanotti, Il nuovo diritto penale dell'economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, Milano, 2008, 156) - maggiore competenza e specifica capacità di discernere i contorni penali di condotte economiche e di mercato (F.Sgubbi, Riflessioni introduttive, in F. Sgubbi – D. Fondaroli – A.F. Tripodi, Diritto penale finanziario, Padova, 2008, 2., secondo cui l'odierna forma di mercato ha condotto la forma di risparmio ad assumere i tratti dell'elevata rischiosità, nonché dell'estrema complessità dei requisiti dello scambio di un bene presente (denaro) e la promessa di un bene futuro (restituzione) per la cui comprensione è richiesto un patrimonio conoscitivo spesso extragiuridico).

L'operatore giuridico che si appresta al mercato finanziario, dunque, si trova a dover analizzare attività ed operazioni di carattere prettamente economico-finanziario al fine di comprendere quando esse assumano i lineamenti di una condotta censurabile sotto il profilo penalistico.

Conclusioni

Ad esito di tali considerazioni, la Suprema Corte conclude che un giudizio sul mark to market non possa essere assoggettato all'analisi dell'alternativa tra notizia “vera” o “falsa”, ma incarni “l'espressione di un apprezzamento personale di tipo valutativo derivante dal metodo di calcolo utilizzato”.

La tesi della Consob viene pertanto ritenuta infondata sotto un duplice profilo: A)quello di qualificare come “false” le dichiarazioni del Presidente Adusbef esclusivamente sulla base della difformità delle stesse rispetto ai dati a bilancio dell'istituto di credito eB) quello di ritenere di averne la conferma in ragione dell'approssimazione e dell'insufficienza delle giustificazioni sottese al contenuto delle dichiarazioni stesse.

Queste premesse conducono la Corte a rimarcare la differenza della natura e degli effetti giuridici tra la redazione di bilancio e valutazioni economiche in essa contenute. La differente esposizione di bilancio oggetto del procedimento (basata sul metodo mark to market) non è dunque un fatto storico - la cui verità è evidente di per sé - ma una dichiarazione di scienza per cui non è ammesso alcun giudizio in ordine alla sua “falsità” o “veridicità”, rimanendo “un'opinione a contenuto tecnico, condivisibile o meno”.

Tali considerazioni, seppur svolte sotto il profilo civilistico, rappresentano certamente un contributo significativo al dibattito sulla rilevanza penale della “notizia” aziendale, del dato di bilancio e, più in generale, di ogni rappresentazione dell'evoluzione economica patrimoniale e finanziaria di un'impresa.

Cionondimeno, si ritiene ancora lunga e tortuosa la strada che conduce ad un grado – anche approssimativo – di certezza sugli esatti confini del disvalore penale delle condotte nell'ambito della rappresentazione economico-finanziario dell'impresa, atteso che la distinzione tra “fatto” aziendale e “valutazione” non è sempre e chiaramente individuabile. Le stime e le previsioni, anche se effettuate con metodologie matematico-scientifiche appropriate richiedono valutazioni, scelte ed indirizzi (dettati della dinamicità della fotografia aziendale) che non possono espungere completamente una variabile di soggettività (in questo senso, P. Gualtieri, Le nuove false comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale, in Dir. Pen. Cont., 2016). Risulta insita nella redazione del bilancio stesso una componente soggettiva tale per cui la sua formazione, per quanto fondata su determinati dati empirici e volta a fotografare la situazione patrimoniale dell'impresa in un dato momento storico, risulta comunque legata alla scelta di un metodo di valutazione.

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