Bancarotta: l’attenuante della tenuità del danno prevale sulla recidiva
18 Luglio 2017
L'art. 69, comma 4, c.p. è incostituzionale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, l.fall., sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 205 del 17 luglio. Il caso. Il legale rappresentante di una s.r.l. veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere indicato una giacenza di cassa inesistente e non avere riportato in contabilità le somme prelevate per il proprio sostentamento. Il giudice, in considerazione del modestissimo pregiudizio economico arrecato ai debitori, riconosceva l'attenuante speciale prevista dall'art. 219, ultimo comma. Il Procuratore proponeva ricorso avverso la sentenza, lamentando la violazione dell'art. 69 c.p.: l'imputato era, infatti, recidivo. La Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza, relativamente al trattamento sanzionatorio. Nel corso del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello sollevava questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. La norma censurata. L'art. 69, comma 4, c.p., sostituito dall'art. 3, L. n. 251/2005, prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della tenuità del pregiudizio, di cui all'art. 219 l. fall., sulla recidiva reiterata, ex art. 99, comma 4, c.p. Secondo il giudice del rinvio, tale norma sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost., perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche per violazioni di rilievo enormemente diverso: il recidivo reiterato responsabile di una bancarotta milionaria verrebbe equiparato, sotto il profilo sanzionatorio, a un piccolo imprenditore con un ridotto movimento d'affari, titolare di impresa di modeste dimensioni, come nel caso in esame. La Corte Costituzionale ritiene fondate le questioni: il divieto di prevalenza dell'attenuante conduce, infatti, a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli. L'attenuante e il principio di offensività. L'art. 219, comma 4, l. fall. ha introdotto una circostanza attenuante speciale, di natura oggettiva e ad effetto speciale, che prevede la riduzione fino a un terzo della pena in concreto comminata. D'altra parte, come già affermato in precedenza dalla Consulta (sentenza n. 105/2014), la recidiva reiterata riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, i quali, pur essendo pertinenti al reato, non possono diventare, nel processo di individualizzazione della pena, prevalenti rispetto al fatto oggettivo. In questo senso non può non assumere rilevanza l concreto pregiudizio arrecato ai creditori nel fatto di bancarotta, ed è proprio l'aspetto che intende valorizzare la circostanza attenuante di cui all'art. 219 l. fall. Il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione penale. La norma censurata si pone, insomma, in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. |